Sentenza nº 98 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 1968
Date | 10 Luglio 1968 |
Issuer | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 98
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 29, 34 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, e dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1967 dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento civile vertente tra il Circolo culturale "Salvemini" e Genovese Salvatore, iscritta al n. 279 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
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- Con atto di citazione del 22 novembre 1966 il Circolo culturale "Salvemini" conveniva innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il prof. Salvatore Genovese per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento da parte di quest'ultimo di un contratto col quale egli si era obbligato ad assumere la direzione di un periodico da pubblicare a cura del Circolo. A tale domanda il convenuto opponeva l'impossibilità della prestazione, determinata dal fatto che in forza dell'art. 5 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, e dell'art. 46 della legge sull'ordine dei giornalisti 3 febbraio 1963, n. 69, per poter essere direttore o vice direttore responsabile di un periodico occorre essere iscritti nell'elenco dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, iscrizione a lui preclusa per il difetto dei presupposti richiesti dalla legge. Il Circolo Salvemini, a sua volta, eccepiva che le norme indicate dal convenuto risultano viziate da illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 21 della Costituzione.
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- Con ordinanza emessa il 28 novembre 1967 il Tribunale, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'attore sia rilevante per la decisione del giudizio e non manifestamente infondata, ha trasmesso gli atti a questa Corte perché venga accertato se il combinato disposto degli artt. 46, 29, 34 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, violi l'art. 21 della Costituzione. In proposito il Tribunale osserva che in forza delle disposizioni impugnate il diritto attribuito dalla Costituzione a tutti i cittadini viene in sostanza riservato alla sola categoria dei giornalisti. Decisiva per l'illegittimità costituzionale di quelle norme...
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