Sentenza nº 433 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 1995

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione21 Ottobre 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 433

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente -

Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -

Avv. Mauro FERRI Giudice -

Prof. Luigi MENGONI Giudice -

Prof. Enzo CHELI Giudice -

Dott. Renato GRANATA Giudice -

Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -

Prof. Francesco GUIZZI Giudice -

Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -

Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -

Avv. Massimo VARI Giudice -

Dott. Cesare RUPERTO Giudice -

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione), come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, nonchè della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56 (Istituzione del Comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del Comune di Marino), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1995 dal T.A.R. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Vinciguerra Franco ed altri contro il Prefetto della Provincia di Roma ed altri, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Vinciguerra Franco ed altri, del Comune di Boville e della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'avvocato Alessandro Pace per Vinciguerra Franco ed altri, l'avvocato Giorgio Marino per il Comune di Boville e gli avvocati Aldo Rivela e Achille Chiappetti per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

  1. -- Avanti il T.A.R. del Lazio è stato impugnato il decreto di sospensione della indizione dei comizi elettorali del Comune di Marino, quale primo atto inteso a dare esecuzione alla istituzione del Comune autonomo di Boville, per separazione da quello di Marino.

    I ricorrenti, tra gli altri motivi, hanno prospettato la violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, da parte dell'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge della regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (con conseguente illegittimità derivata del decreto prefettizio impugnato), in quanto sono stati chiamati ad esprimersi sul referendum soltanto i cittadini residenti nelle frazioni da distaccare e non tutti i cittadini di Marino.

    Con un secondo ricorso, riunito in sede di trattazione al primo, è stato altresì impugnato, per i medesimi motivi, il decreto di nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Boville.

  2. -- Il T.A.R. remittente premette di aver già sollevato medesima questione di costituzionalità nel giudizio a quo, decisa, nel senso dell'inammissibilità con sentenza n. 468 del 1994 di questa Corte, in quanto era stata impugnata la sola norma di legge regionale disciplinante il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni (nell'ipotesi di scorporo da aree comunali di più vasta dimensione), ma la questione non era stata estesa anche alla legge della Regione Lazio n. 56 del 1993 istitutiva del Comune di Boville, e costituente l'atto finale del procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione; per cui, concludeva la citata sentenza n. 468 del 1994: "ove anche, in ipotesi, fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, resterebbe comunque in vigore la legge regionale n. 56 del 1993 che sorregge direttamente i provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio a quo, e che, naturalmente, il giudice amministrativo non può disapplicare".

  3. -- Ciò posto, il T.A.R. del Lazio, nella nuova udienza di discussione avanti a sè, sentite le parti, dichiara di prendere atto della rilevanza da attribuire alla legge regionale 21 ottobre 1993, n. 56 (istitutiva del Comune di Boville) e, così integrata la questione, intende sottoporre nuovamente all'esame di questa Corte la questione di legittimità dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 49), nonchè della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56 (istitutiva del Comune di Boville) per contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

    La questione, sottolinea il remittente, è sicuramente rilevante nei giudizi riuniti all'esame del Collegio, in quanto soltanto la declaratoria di incostituzionalità delle norme suddette può portare all'accoglimento dei ricorsi, avendo la Regione Lazio posto in essere il procedimento referendario, prima, e istituito il Comune di Boville, poi, sulla base delle sopraindicate norme legislative.

  4. -- La questione, inoltre, ad avviso del T.A.R. del Lazio appare non manifestamente infondata.

    Condividendo la tesi prospettata dai ricorrenti, il giudice a quo ritiene che il problema di legittimità costituzionale si incentri tutto sulla locuzione "popolazioni interessate", dettata dalla norma costituzionale, con riferimento al fatto se queste siano solo quelle delle frazioni che chiedono il distacco da un Comune già costituito, ovvero se si debba intendere tutta la popolazione dell'originario ente locale, chiamata, nel caso in esame, a consentire o meno lo smembramento del Comune.

    Entrerebbero in gioco due principi ordinamentali entrambi rinvenienti da norme costituzionali: quello della cosiddetta autodeterminazione, per il quale un...

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