Sentenza nº 440 da Constitutional Court (Italy), 18 Ottobre 1995

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione18 Ottobre 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 440

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente -

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -

Avv. Mauro FERRI Giudice -

Prof. Luigi MENGONI Giudice -

Prof. Enzo CHELI Giudice -

Dott. Renato GRANATA Giudice -

Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -

Prof. Francesco GUIZZI Giudice -

Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -

Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -

Avv. Massimo VARI Giudice -

Dott. Cesare RUPERTO Giudice -

Dott. Riccardo CHIEPPA Giudice -

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Onesti Fabio, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio penale, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 14 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 8 e 25, secondo comma, della Costituzione.

    Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che, poichè la norma impugnata sanziona con l'ammenda la condotta di chi pubblicamente "bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", e poichè il Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121, al punto 1, prevede testualmente il venir meno della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, ne conseguirebbe, in violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la indeterminatezza della fattispecie penale di cui all'art. 724 del codice penale, che "àncora" esplicitamente la sussistenza del reato all'offesa alla religione, appunto, di Stato.

    Nè la censura potrebbe superarsi ritenendo che la norma denunciata continui a riguardare la religione cattolica come confessione religiosa più diffusa del Paese - mutuando l'espressione dalla sentenza n. 14 del 1973 della Corte costituzionale - poichè non verrebbe ora in discussione la ratio della norma incriminatrice, bensì la sua (sopravvenuta) incompatibilità con il principio di tassatività.

    Nemmeno potrebbe ritenersi rispettato tale ultimo principio opinando che l'art. 724 del codice penale tuteli la religione cattolica "in quanto già religione di Stato" - così potendosi individuare la condotta sanzionata secondo le affermazioni contenute nella sentenza n. 925 del 1988 della Corte costituzionale - perchè nella norma predetta non è contenuto alcun riferimento alla religione cattolica, essendo questa oggetto di tutela solo indiretta, per il fatto della sua qualificazione come religione di Stato.

  2. - Qualora invece si volesse ritenere che la stessa norma contenga un riferimento univoco alla religione cattolica, essa, ad avviso del giudice rimettente, violerebbe gli artt. 3 e 8 della Costituzione. A sostegno della censura, nell'ordinanza si riportano brani di precedenti pronunce di questa Corte che sono consistiti in espressi inviti al legislatore, non ancora accolti, per una revisione della disciplina in vista dell'attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, dal momento che "la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della quasi totalità dei cittadini italiani".

    Considerato in diritto

  3. - L'ordinanza del Tribunale di Milano ripropone la questione di legittimità costituzionale del reato di bestemmia, previsto dal primo comma dell'art. 724 del codice penale, sotto il duplice profilo della violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione) e della violazione del principio di uguaglianza in materia di religione (artt. 3 e 8, primo comma, della Costituzione).

    2.1.- L'art. 724, primo comma, del codice penale punisce a titolo contravvenzionale la condotta di chi "pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato". La prima prospettazione della questione si incentra...

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