Sentenza nº 84 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 1994

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione15 Marzo 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 84

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, commi 2, 7 e 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7);

b) della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993 (Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 1o settembre 1993 n. 26);

promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificati il 21 agosto ed il 23 ottobre 1993, depositati in cancelleria il 31 agosto ed il 29 ottobre 1993 ed iscritti ai nn. 41 e 63 del registro ricorsi 1993.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e gli avvocati Francesco Castaldi, Valerio Onida ed Enzo Silvestri per la Regione.

Ritenuto in fatto

l. Con ricorso notificato il 21 agosto 1993 (reg. ric.n. 41/93), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 (limitatamente alle parole "il sindaco di un comune"), 7 e 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993, dal titolo "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e alla legge regionale 26 agosto 1992, n.7".

In particolare, le norme impugnate prevedono rispettivamente che: a) "Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia o il sindaco di un comune. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura" (comma 2); b) "La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore dei comuni capoluogo di provincia siti in zone dichiarate aree metropolitane ai sensi degli artt. 19 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9" (comma 7); c) "Sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e il primo comma, n. 4, dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche" (comma 8).

Ad avviso del ricorrente, la prevista causa di incompatibilità per i deputati regionali limitata alle sole ipotesi di sindaco delle tre aree metropolitane (comma 7 citato), nel porsi in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981, che estende a tutti i sindaci e assessori dei comuni compresi nel territorio della regione la condizione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, configura un ingiustificato ed irrazionale privilegio nei confronti dei parlamentari regionali che, unici in Italia, potrebbero, in base alla norma oggetto di censura, ricoprire contemporaneamente le due cariche elettive.

Nella specie, non solo difettano del tutto peculiari situazioni locali a sostegno della deliberata norma derogatoria, ma, anzi, la speciale ed ampia autonomia accordata dallo statuto rende ancora più imperiosa la necessità di mantenere, quanto meno per i comuni di una certa dimensione (non soltanto quindi per i sindaci delle aree metropolitane), il divieto di cumulo delle cariche di sindaco e di deputato regionale.

Infatti, prosegue il ricorrente, è di palmare evidenza che, godendo l'A.R.S. di competenza legislativa esclusiva in non poche ed importanti materie ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto, i compiti affidati ai deputati regionali siciliani sono assai più impegnativi ed onerosi rispetto a quelli spettanti ai componenti dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Nè appare convincente, ed anzi si rivela del tutto pretestuoso, l'argomento portato avanti da taluni deputati nel corso dell'acceso dibattito tenutosi in Aula, secondo il quale l'esperienza politica comunque acquisita, sia nell'attività di parlamentare sia in quella di amministratore locale, consentirebbe di garantire la presenza in Assemblea di qualificati soggetti portatori di istanze locali.

Tale motivazione non appare rivestire una valenza superiore di quella che sorregge la causa di incompatibilità prevista dal legislatore nazionale, la cui previsione invece mira a garantire, oltre al buon andamento della pubblica amministrazione, sia la funzionalità degli organi amministrativi degli enti locali (sent. n.235/1988), sia la tutela della libera espressione del voto eliminando o riducendo ogni possibile situazione di fatto che possa tradursi in una captatio benevolentiae dell'elettorato.

Ed invero, prosegue il ricorrente, il legislatore regionale con le leggi n. 20 e 31 del 1986, nel recepire nell'ordinamento siciliano la casistica della legge n. 154 del 1981, aveva dettato una norma assai rigorosa, trasformando la causa di incompatibilità di cui all'art. 4 (fra la carica di consigliere regionale e sindaco) in ineleggibilità, seppure limitandola ai sindaci ed assessori dei Comuni con più di 40.000 abitanti; questo limite successivamente veniva ampliato estendendolo ai sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti con l'art. 5 della recentissima legge regionale n. 7 del 1992, abrogato con l'impugnato comma 8 dell'art. 2 della legge testè approvata. Sulla legittimità costituzionale della ora citata causa di ineleggibilità questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 130 del 1987 mettendo in evidenza la opportunità della sua previsione.

L'inversione di tendenza cui si ispirano le innovazioni che con il presente ricorso si intendono impugnare - osserva ancora il ricorrente - sembrano scaturire dall'erroneo presupposto che le condizioni ambientali in Sicilia siano mutate e che, pertanto, si possano adottare norme discordanti con il generale disegno politico in atto perseguito ed in via di attuazione anche in sede nazionale.

Anche dal punto di vista strettamente tecnico la formulazione della norma impugnata non assolve e non soddisfa alcuna esigenza di opportunità politica o funzionale poichè non è volta ad individuare una categoria generica di soggetti nei cui confronti comminare la incompatibilità per rispondere all'una o all'altra ratio o ad un indirizzo politico, essendo al contrario volta ad impedire la possibilità di rivestire contemporaneamente due cariche elettive soltanto a tre soggetti ben individuati: i sindaci delle città di Palermo, Catania e Messina.

La dedotta complessiva disorganicità della norma, osserva infine il ricorrente, induce a proporre, per ragioni che appaiono di senso inverso, ma che conducono a comporre una...

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