Sentenza nº 128 da Constitutional Court (Italy), 07 Aprile 1994
Date | 07 Aprile 1994 |
Issuer | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 128
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, lettere b) e d), 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante "Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, primo comma, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 1o settembre 1993, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 1993.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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- Con ricorso notificato il 1o settembre 1993 la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1, terzo comma, lett.b) (limitatamente alle parole "verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni"); 1, terzo comma, lett. d); 5 e 6 (nella parte in cui prevede come organi periferici del Ministero della sanità gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE) del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante "Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, primo comma, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", per violazione degli artt.76, 117, 118, e dei commi secondo e terzo della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Nel ricorso si premette che l'art. 1, primo comma, lett.h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ha delegato il Governo ad "emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle Regioni e alle Province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e coordinamento, nonchè tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica" e che, in attuazione di tale delega, è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
La Regione ricorrente afferma che tale decreto, anzichè "rendere piene ed effettive" le funzioni delle Regioni, ha di fatto ampliato le attribuzioni del Ministero e degli istituti da esso dipendenti, invadendo la sfera di competenza costituzionale attribuita alle Regioni e ponendosi, di conseguenza, in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonchè con i criteri direttivi della delega, conferita con l'art. 1, primo comma, lett. h), della legge n.421 del 1992.
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- In primo luogo, ad avviso della ricorrente, la lesione lamentata verrebbe a derivare dall'art. 1, terzo comma, lett. b), del decreto n. 266, ove si attribuisce al Ministero della sanità una funzione di "verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni", funzione destinata a consentire un controllo statale non previsto dalla Costituzione sull'attività sanitaria delle stesse Regioni.
In secondo luogo, l'art. 1, terzo comma, lett. d), del decreto legislativo n. 266, nel definire le funzioni del Ministero della sanità con espressioni estremamente generiche ("sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti"), non avrebbe attuato in modo corretto la direttiva contenuta nell'art. 1, primo comma, lett. h), della legge di delegazione n. 421, ove si stabilisce che al Ministero spettano, oltre alle funzioni di indirizzo e coordinamento, solo le ulteriori "funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica". La legge delega esigerebbe, infatti, che le ulteriori funzioni appartenenti al Ministero della sanità, oltre a quella di indirizzo e coordinamento, siano specificamente identificate dalle leggi dello Stato che volta a volta ne attribuiscono l'esercizio al Ministero, mentre questo non si verificherebbe nella norma impugnata a causa della vaghezza e della genericità del suo contenuto.
In terzo luogo, la Regione rileva che l'art. 5 del decreto legislativo n.266 prevede l'istituzione di una Agenzia statale per i servizi sanitari regionali, dotata di personalità giuridica, sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità e destinata a svolgere compiti di "supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni in materia sanitaria". Secondo la ricorrente, anche in questo caso saremmo in...
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