Sentenza nº 440 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 1994

RelatoreGiuliano Vassalli
Data di Resoluzione23 Dicembre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 440

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo unico della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 4 ordinanze emesse il 18 gennaio 1994 dal Magistrato di sorveglianza di Sassari nei procedimenti di sorveglianza nei confronti di Massidda Pier Paolo, Serra Gesuino Massimo, Piovanaccio Costantino e Pisano Giuseppino, rispettivamente iscritte ai nn.230, 231, 232 233 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Cagliari nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero nei confronti di Pillittu Gianluca, iscritta al n.318 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

  1. Con quattro ordinanze di identico contenuto emesse in altrettanti procedimenti di conversione della pena della multa, non eseguita per l'insolvibilità del condannato, nella sanzione sostitutiva della libertà controllata, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non stabilisce un criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata che si raccordi a quello stabilito dall'art. 135 del codice penale, secondo le modifiche apportate dalla legge 5 ottobre 1993, n.402. Osserva in proposito il giudice a quo che se è vero che l'art.135 c.p. e l'art. 102 della legge n. 689 del 1981 disciplinano materie diverse (l'uno il criterio per il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria e l'altro il criterio di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo), al punto che in astratto "si potrebbe ritenere del tutto ragionevole che il legislatore abbia previsto due differenti criteri di ragguaglio per materie fra loro eterogenee", le interferenze che si determinano tra la disciplina dettata dall'art. 135 c. p. e quella prevista dalla legge n. 689 del 1981 in tema di sanzioni sostitutive e pene pecuniarie generano in concreto una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione.

    Rileva, infatti, il giudice a quo che la libertà controllata, la quale pure deve ritenersi una sanzione sostitutiva più afflittiva della pena pecuniaria, può divenire - nell'ipotesi di conversione per violazione delle prescrizioni - "meno severa della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, convertita a sua volta in libertà controllata per insolvibilità del condannato e di nuovo commutata in pena detentiva per violazione delle prescrizioni".

    Il tutto a differenza di quanto scaturiva dal sistema previgente, dal momento che lo stesso stabiliva un identico criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva e tra pena pecuniaria e libertà controllata.

    A conforto della dedotta violazione del principio di uguaglianza, il rimettente prospetta il seguente duplice esempio. Qualora il giudice ritenga di irrogare una pena detentiva pari a tre mesi di reclusione e questa venga convertita ex art. 53 l. n. 689/81 in sei mesi di libertà controllata, nell'ipotesi in cui il condannato violi (sin dal primo giorno) le prescrizioni, la libertà controllata torna ad essere convertita in tre mesi di reclusione. Se invece il giudice decide di convertire la pena di tre...

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