Sentenza nº 440 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 1994
Relatore | Giuliano Vassalli |
Data di Resoluzione | 23 Dicembre 1994 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 440
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo unico della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 4 ordinanze emesse il 18 gennaio 1994 dal Magistrato di sorveglianza di Sassari nei procedimenti di sorveglianza nei confronti di Massidda Pier Paolo, Serra Gesuino Massimo, Piovanaccio Costantino e Pisano Giuseppino, rispettivamente iscritte ai nn.230, 231, 232 233 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Cagliari nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero nei confronti di Pillittu Gianluca, iscritta al n.318 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto in fatto
-
Con quattro ordinanze di identico contenuto emesse in altrettanti procedimenti di conversione della pena della multa, non eseguita per l'insolvibilità del condannato, nella sanzione sostitutiva della libertà controllata, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non stabilisce un criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata che si raccordi a quello stabilito dall'art. 135 del codice penale, secondo le modifiche apportate dalla legge 5 ottobre 1993, n.402. Osserva in proposito il giudice a quo che se è vero che l'art.135 c.p. e l'art. 102 della legge n. 689 del 1981 disciplinano materie diverse (l'uno il criterio per il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria e l'altro il criterio di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo), al punto che in astratto "si potrebbe ritenere del tutto ragionevole che il legislatore abbia previsto due differenti criteri di ragguaglio per materie fra loro eterogenee", le interferenze che si determinano tra la disciplina dettata dall'art. 135 c. p. e quella prevista dalla legge n. 689 del 1981 in tema di sanzioni sostitutive e pene pecuniarie generano in concreto una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione.
Rileva, infatti, il giudice a quo che la libertà controllata, la quale pure deve ritenersi una sanzione sostitutiva più afflittiva della pena pecuniaria, può divenire - nell'ipotesi di conversione per violazione delle prescrizioni - "meno severa della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, convertita a sua volta in libertà controllata per insolvibilità del condannato e di nuovo commutata in pena detentiva per violazione delle prescrizioni".
Il tutto a differenza di quanto scaturiva dal sistema previgente, dal momento che lo stesso stabiliva un identico criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva e tra pena pecuniaria e libertà controllata.
A conforto della dedotta violazione del principio di uguaglianza, il rimettente prospetta il seguente duplice esempio. Qualora il giudice ritenga di irrogare una pena detentiva pari a tre mesi di reclusione e questa venga convertita ex art. 53 l. n. 689/81 in sei mesi di libertà controllata, nell'ipotesi in cui il condannato violi (sin dal primo giorno) le prescrizioni, la libertà controllata torna ad essere convertita in tre mesi di reclusione. Se invece il giudice decide di convertire la pena di tre...
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...102 della legge n. 689 del 1981. La irragionevolezza dell'omesso adeguamento, prosegue il giudice a quo, é stata rilevata dalla sentenza n. 440 del 1994 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 nella......
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Decisioni della Corte
...102 della legge n. 689 del 1981. La irragionevolezza dell'omesso adeguamento, prosegue il giudice a quo, è stata rilevata dalla sentenza n. 440 del 1994 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegitti- Page 141 mità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del......
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