Sentenza nº 99 da Constitutional Court (Italy), 19 Marzo 1993
Relatore | Francesco Guizzi |
Data di Resoluzione | 19 Marzo 1993 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 99
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, ordinanza emessa il 5 luglio 1989 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. I.D.M. e NAPOLI Vincenzo, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
La s.p.a. I.D.M. impugnava avanti la Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale con cui, ai sensi dell'art.1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, era stato dichiarato inefficace il pignoramento, da essa effettuato presso terzi, delle somme dovute a titolo d'indennità di fine rapporto di lavoro al proprio debitore, Napoli Vincenzo, già dipendente del Comune di Roma.
La Corte d'Appello rilevava che, nel frattempo, era intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n.3, del citato d.P.R. > (sent. n.89 del 1987). E, conseguentemente, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 (rectius, n. 3), nella parte in cui non prevede la pignorabilità, negli stessi limiti e per gli stessi tipi di crediti, delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro dovute ai dipendenti degli enti di cui all'art. 1 del d.P.R. già menzionato.
Ha osservato la Corte remittente che la norma contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione in considerazione della sopravvenuta dilatazione del settore pubblico, i cui dipendenti fruiscono della normativa dettata dal d.P.R. n. 180 del 1950, onde sarebbe oggi ingiustificata la diversità di disciplina tra le due classi di dipendenti (privati e pubblici) in ordine alla aggredibilità delle loro retribuzioni. Sì che, per le medesime ragioni enunciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del 1987, la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione.
La rilevanza della questione risiederebbe nel fatto che la società appellante è creditrice ordinaria e, dunque, non rientrerebbe nelle categorie dei...
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