Sentenza nº 99 da Constitutional Court (Italy), 19 Marzo 1993

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione19 Marzo 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 99

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, ordinanza emessa il 5 luglio 1989 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. I.D.M. e NAPOLI Vincenzo, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

La s.p.a. I.D.M. impugnava avanti la Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale con cui, ai sensi dell'art.1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, era stato dichiarato inefficace il pignoramento, da essa effettuato presso terzi, delle somme dovute a titolo d'indennità di fine rapporto di lavoro al proprio debitore, Napoli Vincenzo, già dipendente del Comune di Roma.

La Corte d'Appello rilevava che, nel frattempo, era intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n.3, del citato d.P.R. > (sent. n.89 del 1987). E, conseguentemente, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 (rectius, n. 3), nella parte in cui non prevede la pignorabilità, negli stessi limiti e per gli stessi tipi di crediti, delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro dovute ai dipendenti degli enti di cui all'art. 1 del d.P.R. già menzionato.

Ha osservato la Corte remittente che la norma contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione in considerazione della sopravvenuta dilatazione del settore pubblico, i cui dipendenti fruiscono della normativa dettata dal d.P.R. n. 180 del 1950, onde sarebbe oggi ingiustificata la diversità di disciplina tra le due classi di dipendenti (privati e pubblici) in ordine alla aggredibilità delle loro retribuzioni. Sì che, per le medesime ragioni enunciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del 1987, la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

La rilevanza della questione risiederebbe nel fatto che la società appellante è creditrice ordinaria e, dunque, non rientrerebbe nelle categorie dei...

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