Sentenza nº 271 da Constitutional Court (Italy), 04 Giugno 1993
Relatore | Cesare Mirabelli |
Data di Resoluzione | 04 Giugno 1993 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 271
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Tommasina Rizzelli e Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto in fatto
l. - Il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 nel corso di un giudizio promosso da Tommasina Rizzelli contro Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un immobile locato, previa corresponsione dell'importo dovuto a titolo d'indennit‡ per la perdita dell'avviamento commerciale, risultante dalla sentenza di primo grado (resa nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennit‡), salvo conguaglio all'esito della lite.
Per il Pretore di Lecce la possibilit‡ di ritenere realizzata questa condizione di procedibilit‡ mediante la corresponsione dell'importo determinato con la sentenza di primo grado, essendo prevista dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 (a seguito dell'aggiunta operata con l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61), si riferisce ai soli contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma non trova applicazione...
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