Sentenza nº 234 da Constitutional Court (Italy), 21 Aprile 1989
Relatore | Luigi Mengoni |
Data di Resoluzione | 21 Aprile 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.234
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 11 del decreto lgs. 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93 (Ratifica, con modificazioni, del Decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale) e dell'art. 6, n. 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 1o luglio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Biagetti Lanfranco e l'I.N.P.D.A.I., iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Biagetti Lanfranco nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi l'avv. Guido Conti per Biagetti Lanfranco e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
-
-Il Pretore di Roma interpreta restrittivamente l'art. 6 della legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio ivi disposto in favore degli ex combattenti (maggiorazione del trattamento pensionistico nella misura di lire 30.000 mensili) e applicabile nei limiti delle cause di esclusione previste dagli artt. 11 del d.lgs. n. 137 del 1948 e 2 della legge n. 93 del 1952, restandone esclusi in particolare coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per avere aderito alla sedicente repubblica sociale italiana. Alla stregua di questa interpretazione egli dubita della legittimit‡ costituzionale della normativa risultante dalle tre disposizioni citate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Occorre precisare che, nel dichiarare la rilevanza della questione, il giudice...
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