Sentenza nº 201 da Constitutional Court (Italy), 28 Maggio 1987

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione28 Maggio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 201

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia per conflitti di attribuzione e per questioni di legittimità costituzionale delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della difesa civile:

1) n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

2) n. 726/FPC/ZA del 28 aprile 1986 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi), notificati il 7 giugno 1986, il 17 giugno 1986, il 10 maggio 1986 e il 4 giugno 1986, depositati in Cancelleria il 13 giugno 1986, il 21 giugno 1986, il 20 maggio 1986 e il 12 giugno 1986 ed iscritti ai nn. 27, 29, 30 e 31 del Registro conflitti 1986 e nn. 17 e 19 del Registro ricorsi 1986;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Valerio Onida per la provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Sono oggetto di conflitto di attribuzione, promosso dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, due ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

    Di queste, l'ordinanza n. 718 dell'8 aprile 1986 (in G.U. n. 83 del 10 aprile 1986), recante "misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi", prevede il censimento, a cura dei prefetti, delle discariche e degli enti ed imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di tali rifiuti; l'obbligo, per i trasportatori autorizzati, di munirsi di apposito contrassegno, rilasciato dai prefetti previo riscontro di idoneità, a pena di gravi sanzioni, sino alla revoca dell'autorizzazione data dalla Regione; l'imposizione dell'obbligo di comunicare ai prefetti, per finalità di coordinamento, dati e relazioni sulle attività di smaltimento e di trasporto dei rifiuti.

    L'ordinanza n. 727 del 28 aprile 1986 (in G.U. n. 102 del 5 maggio 1986), recante "disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi", a sua volta prevede che, sulla base dei dati emergenti dal suindicato censimento, sia avviata un'opera organica di risanamento, da affidare ad una apposita struttura, individuata in una società da costituirsi a cura dell'I.R.I., e dispone conseguentemente, la stipulazione di una convenzione con la costituenda società, avente ad oggetto verifiche tecniche di discariche, aree di stoccaggio ed impianti di trattamento, ed interventi di emergenza e di bonifica.

  2. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 7 giugno e depositato il 13 giugno 1986 (R. confl. n. 27/86), ha impugnato la già menzionata ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile n. 718 dell'8 aprile 1986.

    Lamenta la ricorrente l'invasione della sfera di competenza ad essa assegnata dallo Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) nelle materie dei "lavori pubblici di interesse locale e regionale" (art. 4, n. 9), dell'"urbanistica" (art. 4, n. 12), dei "servizi pubblici d'interesse regionale" (art. 5, n. 7) e dell'"igiene e sanità" art. 5, n. 16).

    L'ordinanza impugnata, infatti, pur essendo priva di ogni copertura legislativa, detta una nuova disciplina ordinaria della materia dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, che si sovrappone a quella prevista dalla Regione nell'esercizio delle sue competenze, con la legge 5 aprile 1985, n. 19.

    In particolare sono censurati:

    1. la previsione del "censimento", ad opera dei Prefetti, degli impianti e dei soggetti operanti nel settore;

    2. l'introduzione di un "contrassegno" sui mezzi di trasporto, da rilasciarsi a cura dei Prefetti, previo riscontro di idoneità dei soggetti già autorizzati dalla Regione;

    3. la previsione di sanzioni per i trasportatori sprovvisti del contrassegno.

  3. - Con ricorso notificato il 7 giugno e depositato il 21 giugno 1986, (R. confl. n. 29/1986), la Provincia di Trento ha impugnato congiuntamente le ordinanze n. 718 e n. 727 del 1986.

    Deduce la ricorrente che i due provvedimenti sono invasivi della competenza primaria della Provincia in tema di "urbanistica" (art. 8, n. 5, d.P.R. n. 670 del 1972, recante lo Statuto speciale), di "lavori pubblici di interesse provinciale" (art. 8, n. 17, Statuto speciale), di "opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche" (art. 8, n. 13, Statuto speciale e artt. 33, 34, 35 e 36 d.P.R. n. 381 del 1974), e della competenza ripartita in tema di "igiene e sanità" (art. 9, n. 10, Statuto speciale; art. 32, legge n. 833 del 1978).

    Rileva, infatti, che la materia "urbanistica" é comprensiva della protezione dell'ambiente (art. 80, d.P.R. n. 616 del 1977); che l'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 ha riconosciuto la competenza primaria della provincia in tema di "difesa delle acque dall'inquinamento"; che l'art. 7, comma secondo, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, modificando l'art. 4, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, ha fatto salve le competenze primarie della Provincia in materia di "inquinamento idrico"; che l'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ha fatto salve le competenze della Provincia in tema di "smaltimento dei rifiuti"; che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 1983, ha riconosciuto la competenza regionale, in materia di "inquinamenti" anche prima del d.P.R. n. 616 del 1977.

    Precisa ancora la ricorrente di aver esercitato le suindicate competenze dettando norme per la tutela dell'acqua e dell'aria dall'inquinamento (legge prov. 18 novembre 1978, n. 47), nonché una completa disciplina in tema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge prov. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 12, legge prov. 27 febbraio 1986, n. 4), concernente la programmazione dei servizi, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento, le verifiche tecniche di idoneità di impianti, aree di stoccaggio e discariche, gli interventi per l'adeguamento o la chiusura degli impianti, i provvedimenti contingibili.

    In tali competenze interferisce l'ordinanza n. 718 dell'8 aprile 1986, in quanto il "riscontro di idoneità" degli enti e delle imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi, svolto dai Prefetti ai fini del rilascio del contrassegno (art. 2), si risolve in un sindacato sull'autorizzazione data dalla provincia; inoltre, la prevista "revoca dell'autorizzazione", per violazione delle disposizioni sul contrassegno per i veicoli (art. 3), interferisce nel potere autorizzatorio spettante alla Provincia; infine, é lesiva dell'autonomia provinciale l'attribuzione ai Prefetti di poteri di "coordinamento" (art. 4).

    Del pari invasiva della competenza provinciale é l'ordinanza n. 727 del 28 aprile 1986, non spettando al Ministro per il coordinamento della protezione civile stipulare convenzioni in tema di smaltimento di rifiuti, né richiedere alla società convenzionata (ancora da costituire) prestazioni riservate alla Provincia, quali sono le verifiche tecniche su discariche, aree di stoccaggio ed impianti di smaltimento, le decisioni di tipo pianificatorio e gli interventi operativi di emergenza e di risanamento.

    Rileva inoltre la ricorrente che le ordinanze impugnate sono prive di fondamento legislativo, non essendo questo ravvisabile nell'art. 1, comma secondo, del d.l. 12 novembre, n. 829, che conferisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile il potere di adottare misure concrete, in relazione a specifiche situazioni di emergenza, sentito il parere delle Regioni interessate (omesso nella specie), e non già il potere di adottare norme innovative dell'ordinamento.

    Poiché tale é, in definitiva, la portata delle ordinanze impugnate, esse violano, altresì, il princìpio della riserva di legge che regola i rapporti tra lo Stato e le Province autonome.

    L'ordinanza n. 727 del 28 aprile 1986, disponendo l'effettuazione di una spesa per la convenzione, viola, infine, l'autonomia finanziaria della Provincia, poiché nelle materie di competenza provinciale lo Stato non dispone di un potere di spesa, ma può solo...

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