Ordinanza nº 175 da Constitutional Court (Italy), 10 Novembre 1982
Relatore | Antonino De Stefano |
Data di Resoluzione | 10 Novembre 1982 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 175
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, lett. d, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1976 dal pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Borsari Osanna e Calderini Paolo, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Il pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Borsari Osanna e Calderini Paolo, in data 16 novembre 1976 ha pronunziato un'ordinanza con la quale, ritenuta l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal convenuto rilevante e non manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione in ordine alla legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione, degli artt. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), e 43, lett. d. della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera).
Nella motivazione del provvedimento, riguardo ai fatti oggetto del giudizio a quo, il pretore riferisce che, a quanto affermato dall'attrice Borsari, ella, sofferente di tumore, aveva chiesto di venire operata dall'aiuto chirurgo prof. Calderini presso l'ospedale San Giovanni Battista in Torino; ma l'operazione, data la gravità del male e l'urgenza dell'intervento, fu poi eseguita, non in ospedale (dove al momento, per il gran numero di ricoverati in attesa, le si era obiettato che non sarebbe stato possibile) ma in una clinica privata. Secondo l'attrice, tuttavia, il " dirottamento dall'ospedale pubblico alla clinica privata" era stato abusivo da parte del professionista, ed illegittimo, "perché impostole in chiaro contrasto con le disposizioni che disciplinano l'attività a tempo definito dei medici". E poiché tutto ciò le aveva causato un notevole aggravio di spese, oltre a un ritardo pericoloso per la sua salute, chiedeva la condanna del Calderini al risarcimento dei danni. Dal canto suo, il convenuto, pur ammettendo la realtà dei fatti lamentati dall'attrice, replicava che, prestando servizio a tempo definito presso l'ospedale San Giovanni Battista, e non offrendo questo la disponibilità di appositi ambienti idonei per il libero esercizio, presso lo stesso ospedale, dell'attività libero - professionale, egli veniva a subire, per effetto delle denunciate norme, delle limitazioni contrastanti con i precetti degli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione.
Ciò premesso il giudice a quo osserva che le questioni di legittimità costituzionale sono...
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