Ordinanza nº 175 da Constitutional Court (Italy), 10 Novembre 1982

RelatoreAntonino De Stefano
Data di Resoluzione10 Novembre 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 175

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, lett. d, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1976 dal pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Borsari Osanna e Calderini Paolo, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Borsari Osanna e Calderini Paolo, in data 16 novembre 1976 ha pronunziato un'ordinanza con la quale, ritenuta l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal convenuto rilevante e non manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione in ordine alla legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione, degli artt. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), e 43, lett. d. della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera).

    Nella motivazione del provvedimento, riguardo ai fatti oggetto del giudizio a quo, il pretore riferisce che, a quanto affermato dall'attrice Borsari, ella, sofferente di tumore, aveva chiesto di venire operata dall'aiuto chirurgo prof. Calderini presso l'ospedale San Giovanni Battista in Torino; ma l'operazione, data la gravità del male e l'urgenza dell'intervento, fu poi eseguita, non in ospedale (dove al momento, per il gran numero di ricoverati in attesa, le si era obiettato che non sarebbe stato possibile) ma in una clinica privata. Secondo l'attrice, tuttavia, il " dirottamento dall'ospedale pubblico alla clinica privata" era stato abusivo da parte del professionista, ed illegittimo, "perché impostole in chiaro contrasto con le disposizioni che disciplinano l'attività a tempo definito dei medici". E poiché tutto ciò le aveva causato un notevole aggravio di spese, oltre a un ritardo pericoloso per la sua salute, chiedeva la condanna del Calderini al risarcimento dei danni. Dal canto suo, il convenuto, pur ammettendo la realtà dei fatti lamentati dall'attrice, replicava che, prestando servizio a tempo definito presso l'ospedale San Giovanni Battista, e non offrendo questo la disponibilità di appositi ambienti idonei per il libero esercizio, presso lo stesso ospedale, dell'attività libero - professionale, egli veniva a subire, per effetto delle denunciate norme, delle limitazioni contrastanti con i precetti degli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione.

    Ciò premesso il giudice a quo osserva che le questioni di legittimità costituzionale sono...

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