Sentenza nº 20 da Constitutional Court (Italy), 15 Febbraio 1980
Relatore | Oronzo Reale |
Data di Resoluzione | 15 Febbraio 1980 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.20
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Leonetto AMADEI,
Giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavora- zione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1977 dal Pretore di Milano, nel procedimento penale a carico di Moja Sergio ed altro, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 30 novembre 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Considerato in diritto
-
- La Corte è chiamata a decidere se contrasti con l'articolo 41 della Costituzione, concernente la libertà di iniziativa economica privata, il divieto, contenuto e sanzionato negli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, di produrre e mettere in commercio paste alimentari di farina integrale di grano duro, laddove il detto art. 29 consente soltanto paste di semola e di semolato di grano duro, con esclusione del cosiddetto rimacinato.
Il giudice a quo afferma l'esistenza di tale contrasto, e quindi la illegittimità costituzionale della norma denunciata, negando che esistano valide ragioni di (oltrechè motivi attinenti alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana) per comprimere l'esercizio della libera iniziativa esplicantesi nella fabbricazione di pasta di farina integrale di grano duro destinata al commercio.
Osserva il giudice a quo che se l'utilità sociale, legittimante la norma, è da ravvisare nella protezione e incentivazione di specifiche coltivazioni di grano duro dell'Italia meridionale, il motivo è infondato perchè anche la pasta è composta di farina di grano duro; e d'altra parte non si spiegherebbe perchè la stessa legge n. 580 all'art. l7 consenta il commercio di .
Nè, a giudizio del giudice a quo, potrebbe invocarsi, a fondamento di una pronunzia di infondatezza della questione proposta, la sentenza n. 137/1971 della Corte che...
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