Sentenza nº 86 da Constitutional Court (Italy), 24 Maggio 1977

RelatoreGuglielmo Roehrssen
Data di Resoluzione24 Maggio 1977
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 86

ANNO 1977

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 e il 24 maggio 1976 dai giudici istruttori dei tribunali di Torino e di Roma, nel procedimento penale a carico di Sogno Rata del Vallino Edgardo ed altri, iscritte ai nn. 533 e 712 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976 e n. 10 del 12 gennaio 1977.

Visto l'atto di costituzione di Sogno Rata del Vallino Edgardo;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'avv. Antonio Pinto, per Sogno Rata del Vallino.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 5 maggio 1976, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Sogno Rata del Vallino Edgardo, Cavallo Luigi ed altri (n. 665 del 1975) il giudice istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p., limitatamente alla parte relativa al segreto politico- militare, in relazione agli artt. l01, 102 e 112 della Costituzione.

Nell'ordinanza si espone che, in seguito a richiesta all'Autorità nazionale per la sicurezza del carteggio sull'imputato Sogno, fu trasmesso solo parte del carteggio, allegando per la rimanente il segreto politico-militare, in quanto materiale attinente ad attività di controspionaggio. Il segreto fu allegato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale precisava che il carteggio non esibito rientrava "nella materia connessa a specifica attività di controspionaggio, in relazione a dati formali soggettivi che debbono essere mantenuti segreti a tutela d'interessi politici e militari", riguardando nomi di "personaggi stranieri" e di agenti informatori, sigle di operazioni di controspionaggio ed altri elementi analoghi.

Il segreto veniva anche opposto alla richiesta del carteggio relativo agli eventuali rapporti fra l'imputato Sogno ed i servizi di sicurezza italiani, nonché del carteggio relativo all'imputato Cavallo. Il generale Miceli, infine, interrogato come teste, rifiutava anch'egli di fornire notizie su talune circostanze (eventuali finanziamenti ricevuti dall'ambiente USA quando egli era capo del SID e loro finalità), allegando il segreto politico-militare.

Secondo il giudice istruttore di Torino, nei casi su detti il segreto politico-militare sarebbe stato male invocato, in quanto il carattere della segretezza non potrebbe dedursi automaticamente dall'asserzione che i dati richiesti riguarderebbero attività di controspionaggio.

In particolare, non potrebbero considerarsi coperti dal segreto i nomi dei cittadini stranieri che avessero collaborato col Sogno in attività che potrebbero assumere rilevanza penale. Né potrebbero considerarsi coperte dal segreto politico- militare le notizie relative ad eventuali finanziamenti forniti al generale Miceli - e da questi eventualmente al Sogno o ad altri imputati - da servizi di sicurezza stranieri.

Osserva l'ordinanza che, a norma degli artt. 342 e 352 c.p.p., l'autorità giudiziaria, ritenendo non fondata l'allegazione del segreto politico-militare, dovrebbe fare rapporto al Procuratore generale presso la Corte d'appello, il quale dovrebbe informare il Ministro della giustizia; altro rapporto, a norma dell'art. 2 c.p.p., dovrebbe essere fatto al Procuratore della Repubblica, il quale però non potrebbe procedere per i delitti di falso ideologico e falsa testimonianza senza l'autorizzazione del Ministro stesso.

Tale normativa, secondo il giudice istruttore di Torino, contrasterebbe con gli artt. 101,102 e 112 della Costituzione per i seguenti motivi:

  1. La procedura da essa fissata non consentirebbe alcuna valutazione giurisdizionale del carattere di segretezza del documento o della dichiarazione e demanda la valutazione di tale carattere ad un accertamento compiuto in veste autoritativa da un organo non giurisdizionale, con la conseguente compressione dell'esercizio dei poteri giurisdizionali inerenti alla ricerca delle prove.

    A sostegno di tale doglianza si citano le sentenze n. 40 del 1964 e n. 82 del 1976 della Corte costituzionale, la prima delle quali ha ritenuto costituzionalmente illegittima una legge che condizioni la pronuncia del giudice ad accertamenti di organi non giurisdizionali; la seconda che, accedendo alla tesi della costituzionalizzazione del segreto politico-militare (art. 52 della Costituzione), ha previsto la necessità di un bilanciamento fra l'interesse all'acquisizione della prova e l'interesse alla segretezza di fatti attinenti alla sicurezza dello Stato.

    "Giudice di questo bilanciamento" - si osserva nell'ordinanza - "nel nostro sistema costituzionale non potrebbe certo essere la P.A.".

  2. L'acquisizione del documento o della testimonianza indebitamente ricusati non sarebbero garantiti attraverso l'instaurazione di un procedimento penale per l'indebita allegazione del segreto. Infatti potrebbe accadere che manchi il dolo del pubblico ufficiale il quale abbia rifiutato di consegnare il documento o rendere testimonianza - essendo egli vincolato alla classificazione di segretezza degli atti senza poterne discutere l'esattezza - cosicché non possa essere instaurato il procedimento penale contro di lui. E potrebbe anche accadere che, instaurato tale procedimento ed ottenutasi l'autorizzazione a procedere, non si possa acquisire il documento in questione per un contrasto fra il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro competente a decidere sulla segretezza del documento; ovvero, in caso di rifiuto a rendere testimonianza, tale rifiuto potrebbe perdurare, ben rifiutando il testimone divenuto imputato di sottoporsi all'interrogatorio.

    Osserva il giudice a quo che la normativa prevista dagli artt. 342 e 352 c.p.p. "é in sostanza una normativa di...

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