Sentenza nº 215 da Constitutional Court (Italy), 03 Agosto 1976

Date03 Agosto 1976
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 215

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1974 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra il fallimento della società Ceramica ligure Vaccari e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1975 dalla Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente tra il fallimento della società Immobiliare ligure laziale ed altro e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;

3) ordinanza emessa il 30 giugno 1975 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Corapi Elio e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.

Visti gli atti di costituzione del fallimento della società Ceramica ligure Vaccari, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti,

uditi l'avv. Victor Uckmar, per il fallimento della società Ceramica ligure Vaccari, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1) Nel corso del procedimento civile promosso dal fallimento della Soc.p.a. Ceramica ligure Vaccari nei confronti dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, relativo all'accertamento negativo di una obbligazione tributaria in tema di imposta sul valore aggiunto, il tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1974, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate numerose questioni di legittimità costituzionale delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante "revisione della disciplina del contenzioso tributario".

Secondo il giudice a quo, a seguito della entrata in vigore del decreto in esame, l'azione di accertamento negativo dinanzi al giudice ordinario non sarebbe più compatibile con i principi ispiratori del nuovo processo tributario: essa pertanto dovrebbe essere dichiarata inammissibile, se la nuova normativa, sulla quale sarebbe fondata la dichiarazione di inammissibilità, non fosse inficiata da gravi dubbi che investono non solo singole disposizioni ma soprattutto la intera disciplina del contenzioso tributario, in considerazione "della interdipendenza tra i vari aspetti della riforma e della conseguente rilevanza del sindacato sull'insieme dei momenti che qualificano la nuova complessa struttura "processuale".

Ciò posto, il tribunale di Genova ritiene che la stessa istituzione delle nuove commissioni tributarie sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione. La dedotta illegittimità sarebbe immediatamente rilevabile se si aderisse alla concezione che riconosce alle precedenti commissioni tributarie natura amministrativa, dal momento che in tal caso la disciplina in esame mai potrebbe essere ricondotta all'ipotesi della "revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti" (VI disp. trans. Costituzione), ma implicherebbe, in contrasto con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, la istituzione di una giurisdizione speciale.

Ma, anche se si muovesse dalla opposta concezione che attribuisce natura giurisdizionale alle stesse commissioni, dovrebbe pervenirsi alla stessa conclusione: a questo proposito il tribunale di Genova, dopo aver premesso che il concetto di giurisdizione speciale é correlato, nel richiamato art. 102 Costituzione, alla nozione della giurisdizione ordinaria, nei confronti della quale la Costituzione ha espresso un incontestabile favor, osserva che la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti appare inadeguata al migliore adattamento ai principi costituzionali degli organi del contenzioso tributario, in quanto essa, comparata al sistema anteriormente vigente, "attribuisce un ruolo notevolmente più ampio al momento speciale della giurisdizione, riducendo la presenza del giudice ordinario... ad un intervento meramente eventuale della Corte d'appello".

Passando ad esaminare in modo più analitico il rapporto costituito, nel decreto n. 636 del 1972, tra le commissioni e il giudice ordinario, con particolare riguardo all'impugnabilità delle decisioni delle commissioni di secondo grado, il tribunale di Genova ritiene che gli artt. 25, 26 e 40 del decreto in esame nonché le altre disposizioni ad essi collegate e dipendenti, siano censurabili innanzi tutto per difformità del decreto delegato dai principi e criteri direttivi della legge di delegazione (art. 76 Costituzione in relazione all'art. 10 n. 14 della legge 9 ottobre 1971 n. 825): secondo l'ordinanza di rimessione, il meccanismo attuato dal decreto delegato, riguardo alla impugnazione delle decisioni delle commissioni di secondo grado, si risolve in una emarginazione della Corte d'appello "che sembra assai poco in linea col concetto di alternatività, bene o male enunciato dalla legge di delegazione". Inoltre, la prevalenza accordata al ricorso alla Commissione centrale rispetto alla impugnazione innanzi alla Corte d'appello pregiudica il diritto di difesa e il principio di eguaglianza, in quanto, attraverso la...

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