Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 05 Febbraio 1975
Relatore | Paolo Rossi |
Data di Resoluzione | 05 Febbraio 1975 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 16
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Prof PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1973 dal Consiglio nazionale dei geometri sul ricorso di Call Giovanni contro il Collegio dei geometri di Bolzano, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione del Collegio dei geometri di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei geometri di Bolzano.
Ritenuto in fatto
Il Consiglio nazionale dei geometri, esaminando, in sede giurisdizionale, il ricorso promosso dal geometra Call contro la reiezione della sua domanda di iscrizione all'Albo professionale pronunciata dal Collegio di Bolzano, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del "Regolamento per la professione di geometra, approvato con r.d.11 febbraio 1929, n.274", in riferimento all'art.33, quinto comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la domanda d'iscrizione era stata respinta avendo il ricorrente conseguito il titolo di maturità tecnica in base alla legge 5 aprile 1969, n. 119, titolo ritenuto oggettivamente diverso da quello disciplinato dal r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, il cui conseguimento era invece sufficiente per la diretta iscrizione all'Albo professionale, ai sensi delle impugnate disposizioni regolamentari sulla professione di geometra.
Rileva il giudice a quo che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 43 del 1972, ha dedotto dal principio costituzionale invocato la necessità che l'esame professionale di Stato sia strutturato in maniera tale da essere, anche se in misura ridotta, e però appena sufficiente, idoneo ad un conveniente accertamento della preparazione pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspiri a svolgere in modo autonomo...
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