Sentenza nº 201 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 1975

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione10 Luglio 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 201

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernenti lo sconto obbligatorio a favore degli enti mutualistici sul prezzo di vendita dei medicinali, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la società Gibipharma e lo INADEL, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 28 novembre 1973.

Visti gli atti di costituzione della società Gibipharma e dell'INADEL;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la società Gibipharma, e gli avvocati Antonio Sorrentino e Michele Giorgianni, per lo INADEL.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento civile vertente fra la società per azioni Gibipharma é l'INADEL (Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali) ed avente ad oggetto la richiesta della società predetta tendente ad ottenere dichiarazione di insussistenza del credito di L. 300.713 vantato dall'INADEL in sede amministrativa a titolo di sconto obbligatorio sui medicinali acquistati ai fini dell'assistenza indiretta nel mese di gennaio 1973, il pretore di Milano, su conforme richiesta della difesa della società attrice, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 2 e 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, per assunto contrasto con gli artt. 3,23,41 e 53 della Costituzione, nella parte in cui pongono a carico dei produttori uno sconto obbligatorio del 19 % a favore degli enti assistenziali, nel caso in cui non si avvalgano della facoltà di acquisto diretto dei medicinali ai fini d'istituto.

Il pretore, dopo avere dichiarato genericamente proposte ed avere conseguentemente respinto le eccezioni pregiudiziali di incompetenza funzionale e per territorio sollevate dal convenuto, svolge censure di illegittimità riguardanti, anzitutto, la pretesa violazione degli artt. 3 e 23 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, poiché a norma dell'art. 53 Cost. tutti devono concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, le prestazioni in favore di un dato ente potrebbero essere imposte solo a carico di coloro che traggono vantaggio dai servizi dell'ente stesso, il che sarebbe da escludere nella specie, perché gli enti mutualistici non svolgerebbero servizi rispondenti ad esigenze dei produttori di farmaci. A giudizio del pretore dovrebbero quindi essere esclusivamente le categorie beneficiarie dell'assistenza farmaceutica a sopportare il carico contributivo necessario a far fronte alle spese relative.

Altro aspetto di illegittimità dovrebbe rinvenirsi nella diretta violazione dell'art. 53, consistente nel fatto che le norme denunziate ragguaglierebbero lo sconto dovuto dai produttori ad una percentuale del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, assumendo quindi come presupposto d'imposta un fatto estraneo alla sfera giuridica del soggetto passivo e, come tale, non idoneo ad esprimere la capacità contributiva.

L'art. 53 Cost. sarebbe poi ulteriormente violato sia isolatamente, sia nella sua relazione con la garanzia della libera iniziativa economica, data l'eccessiva onerosità dello sconto, che graverebbe, in modo intollerabile, sul bilancio delle aziende e, quindi, sulla loro sfera di libertà di iniziativa economica. In proposito, il pretore rileva particolarmente nell'ordinanza che l'imposizione degli sconti in parola, sarebbe stata prevista in misura provvisoria dall'art. 32 del d.l. n. 745 del 1970, che istituiva un meccanismo di revisione dei prezzi riflettentesi sugli sconti, mentre attualmente la misura inizialmente stabilita tenderebbe a divenire permanente.

Violata poi apparirebbe la riserva di legge di cui all'articolo 23 Cost., nella parte in cui le norme censurate prevedono la più ampia facoltà discrezionale degli enti di scegliere la forma di assistenza farmaceutica diretta o indiretta, risultando in tal modo arbitri gli enti stessi di imporre o meno a carico dei produttori l'obbligo dello sconto, che é dovuto, appunto, secondo le norme impugnate, solo nel caso di assistenza indiretta, cioé mediante acquisto dei medicinali non presso i produttori ma presso i farmacisti. Potendosi inoltre tale discrezionalità riflettere anche su singoli medicinali prodotti da più case farmaceutiche, nel senso, cioé, che l'acquisto diretto potrebbe discrezionalmente effettuarsi nei confronti di non tutte le ditte produttrici, le norme impugnate consentirebbero una discriminazione arbitraria ed immotivata fra le varie case produttrici con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione.

Ove poi si consideri che la discrezionalità degli enti si estende anche alla inclusione o meno dei medicinali in appositi elenchi ai fini della loro prescrivibilità agli assistiti, dovrebbe dedursene, secondo il pretore, ulteriore profilo di contrasto con le invocate norme costituzionali (artt. 3 e 23 Cost.) perché dall'inclusione suddetta deriverebbe l'assunzione del carico dello sconto a danno dei produttori, nonché la possibile discriminazione fra le diverse case produttrici...

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