Sentenza nº 107 da Constitutional Court (Italy), 23 Aprile 1974

RelatoreErcole Rocchetti
Data di Resoluzione23 Aprile 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 107

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura), nonché, in subordine, dell'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse l'8 luglio 1971 dal tribunale di Grosseto - sezione specializzata agraria - nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra Vivarelli Colonna Enrico e Cosimi Benito ed altri e tra Vivarelli Colonna Riccardo e Conti Ernesto ed altri, iscritte ai nn. 457 e 458 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972;

2) ordinanze emesse il 25 gennaio 1972 dalla Corte d'appello di Bologna - sezione specializzata agraria - in tre procedimenti civili rispettivamente vertenti tra Fabbri Domenico e Augusto e Graziani Enrico, tra Visani Serafino e Graziani Enrico e tra Visani Giovanni e Graziani Enrico, iscritte ai nn. 81, 82 e 83 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;

3) ordinanza emessa il 6 aprile 1972 dal tribunale di Palmi - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra De Bella Anna e Loiacono Carmine Antonio, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

4) ordinanza emessa il 25 gennaio 1972 dal tribunale di Agrigento - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Belliotti Adele ed altri e Bongiovanni Antonino ed altri, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;

5) ordinanza emessa il 6 dicembre 1972 dal tribunale di Macerata - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Pascali Angela e Mancini Guido, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;

6) ordinanza emessa il 22 maggio 1973 dalla Corte d'appello di Bologna - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Lodi Maria Luisa e Vannini Giuseppe, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Vivarelli Colonna Enrico e Riccardo, Graziani Enrico, De Bella Anna, Belliotti Adele ed altri, Pascali Angela, Lodi Maria Luisa, Gonnelli Edilio, Fusini Enrico e Loiacono Carmine Antonio;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Paolo Barile, Antonio Sorrentino e Antonio Astorri, per i proprietari, gli avvocati Michele Giorgianni, Emilio Romagnoli e Giuseppe Di Stefano, per gli affittuari, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le sezioni specializzate agrarie dei tribunali di Grosseto, di Palmi, di Agrigento e di Macerata e quella della Corte di appello di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe hanno deferito alla Corte l'esame della costituzionalità dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che ha abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, il quale disponeva che la proroga dei contratti agrari non era ammessa quando il concedente intendesse compiere nel fondo radicali e immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione fosse incompatibile con la continuazione del contratto e il cui piano fosse stato dichiarato attuabile e utile ai fini della produzione agraria dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

    Tutte le ordinanze, meno quella del tribunale di Grosseto, hanno altresì impugnato l'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha interpretato autenticamente il suddetto art. 32, comprendendo nell'effetto abrogativo anche la disposizione originaria della esclusione della proroga, e cioé quella di cui alla lettera b) dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273.

    Le ordinanze del tribunale di Grosseto e quella del tribunale di Agrigento propongono poi, in via alternativa, ma in realtà subordinata, anche questione di costituzionalità dell'art. 14 legge 15 settembre 1964, n. 756, che dispone la proroga dei contratti agrari, in quanto, ove l'esclusione di essa (nel caso di esecuzione di lavori di trasformazione da parte del concedente), non fosse dichiarata illegittima, per tale dovrebbe ritenersi l'intera disposizione concernente la proroga di quei contratti.

    In tutte le ordinanze la questione di costituzionalità é posta in riferimento agli artt. 41, 42 e 44, e, nell'ordinanza del tribunale di Agrigento, anche in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

    Secondo le stesse ordinanze, le norme che hanno abrogato le disposizioni, le quali consentivano al proprietario concedente di riottenere la disponibilità del fondo per compiervi...

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