Sentenza nº 160 da Constitutional Court (Italy), 21 Novembre 1973
Relatore | Angelo De Marco |
Data di Resoluzione | 21 Novembre 1973 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 160
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. GIUSEPPE VERZÏ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (norme per la classificazione e la vendita degli olii d'oliva), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1970 dal pretore di Ischia nel procedimento penale a carico di Castagliuolo Pasquale, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 6 febbraio 1970, emessa nel procedimento penale a carico di tal Pasquale Castagliuolo, negoziante di generi alimentari, imputato di aver posto in commercio "olio di oliva" miscelato con piccola quantit‡ di olio di semi con acidit‡ superiore a quella massima consentita, in violazione degli artt. 3 e 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, il pretore di Ischia ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 8 di detta legge, in forza del quale il Castagliuolo avrebbe dovuto essere punito.
Secondo tale ordinanza la norma denunziata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "in quanto crea una disparit‡ di trattamento dei cittadini punendoli con la multa e la reclusione o l'ammenda a secondo delle condizioni sociali dei medesimi".
Dopo gli adempimenti di legge, poichÈ nessuna delle parti si È costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative 16 marzo 1956, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71, la causa È venuta alla cognizione della Corte nell'odierna convocazione in camera di consiglio.
Considerato in diritto
-
- L'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, contenente "Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva", statuisce che chi viola le disposizione dell'art. 5 sia punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale e con la reclusione fino ad un anno (primo comma)...
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