LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407 - Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva

Coming into Force17 Dicembre 1960
Published date02 Dicembre 1960
Enactment Date13 Novembre 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/12/02/060U1407/CONSOLIDATED/20110219
Official Gazette PublicationGU n.295 del 02-12-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.

L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:

1) "olio extra vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga piu' dell'1 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di "olio extra vergine di oliva" potra' essere aggiunta l'indicazione della provenienza;

2) "olio sopraffino vergine di oliva", riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non piu' dell'1,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;

3) "olio fino vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;

4) "olio vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

Per la denominazione di cui al n. 3) e' ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

Art 2.

La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile esclusivamente con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche.

La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e' riservata al prodotto, ottenuto da olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato, reso commestibile mediante neutralizzazione esclusivamente con alcali e manipolazioni fisiche.

Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non piu' dello 0,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da altri metodi diversi da quelli della neutralizzazione con alcali.

Art 2.

((La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni piu' profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

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