Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1972
Relatore | Vezio Crisafulli |
Data di Resoluzione | 30 Dicembre 1972 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 216
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. COSTANTNO MORTATI, Presidente
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1970 dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Benevento per l'elezione del Consiglio regionale della Campania sul ricorso di Tibaldi Antonio, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Con ordinanza emessa il 13 giugno 1970 l'Ufficio centrale circoscrizionale di Benevento per l'elezione del Consiglio regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 (anche con riferimento all'eguaglianza di fatto) e 48, comma secondo (specificatamente sotto il riflesso dell'eguaglianza del voto) della Costituzione, della norma di cui all'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nella parte in cui essa dispone l'attribuzione di seggi nel Collegio unico regionale, in contrasto con la preventiva assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna provincia della regione, in base alle rispettive popolazioni, consentendo - al limite - che una provincia possa addirittura rimanere senza propri rappresentanti.
Ritenuta la propria competenza a denunciare la questione di legittimità costituzionale, l'Ufficio rileva che nella specie, per effetto della norma in esame, la Provincia di Benevento risulterebbe avere solo tre consiglieri, invece dei quattro preventivamente assegnatile in base al numero dei suoi abitanti, rimanendo così senza effetto il voto di 80.000 elettori.
-
- é intervenuto in giudizio il Presidente del...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2008
...Di conseguenza dovrebbe trovare applicazione anche nel presente giudizio la statuizione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 216 del 1972, che ha negato sotto il profilo oggettivo il carattere giurisdizionale dellíattivit‡ posta in essere dagli uffici elettorali circoscrizional......
-
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Legittimazione a sollevare questioni incidentali - Legittimazione della Corte d'appello (in composizione particolare) nel procedimento di verifica dei risultati del referendum sulle leggi statutarie delle Regioni - Esclusione, attesa la natura strumentale e non giurisdizionale dell'atti...
...Di conseguenza dovrebbe trovare applicazione anche nel presente giudizio la statuizione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 216 del 1972, che ha negato sotto il profilo oggettivo il carattere giurisdizionale dell'attivita' posta in essere dagli uffici elettorali circoscriziona......
-
Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2008
...Di conseguenza dovrebbe trovare applicazione anche nel presente giudizio la statuizione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 216 del 1972, che ha negato sotto il profilo oggettivo il carattere giurisdizionale dellíattivit‡ posta in essere dagli uffici elettorali circoscrizional......