Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1972

RelatoreVezio Crisafulli
Data di Resoluzione30 Dicembre 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 216

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. COSTANTNO MORTATI, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1970 dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Benevento per l'elezione del Consiglio regionale della Campania sul ricorso di Tibaldi Antonio, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 13 giugno 1970 l'Ufficio centrale circoscrizionale di Benevento per l'elezione del Consiglio regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 (anche con riferimento all'eguaglianza di fatto) e 48, comma secondo (specificatamente sotto il riflesso dell'eguaglianza del voto) della Costituzione, della norma di cui all'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nella parte in cui essa dispone l'attribuzione di seggi nel Collegio unico regionale, in contrasto con la preventiva assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna provincia della regione, in base alle rispettive popolazioni, consentendo - al limite - che una provincia possa addirittura rimanere senza propri rappresentanti.

    Ritenuta la propria competenza a denunciare la questione di legittimità costituzionale, l'Ufficio rileva che nella specie, per effetto della norma in esame, la Provincia di Benevento risulterebbe avere solo tre consiglieri, invece dei quattro preventivamente assegnatile in base al numero dei suoi abitanti, rimanendo così senza effetto il voto di 80.000 elettori.

  2. - é intervenuto in giudizio il Presidente del...

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