Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Legittimazione a sollevare questioni incidentali - Legittimazione della Corte d'appello (in composizione particolare) nel procedimento di verifica dei risultati del referendum sulle leggi statutarie delle Regioni - Esclusione, attesa la natura strumentale e non giurisdizionale dell'atti...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE

SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,

Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 15 (recte: 15, primo comma) della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia all'articolo 14 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), promosso con ordinanza del 30 ottobre 2007 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum sulla legge statutaria della Regione Sardegna approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 2007, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visti l'atto di costituzione della Regione Sardegna nonche' l'atto di intervento di Capelli Roberto ed altri, nella loro qualita' di promotori del referendum regionale confermativo della legge statutaria della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Sardegna, Giovanni Contu, Benedetto Ballero e Andrea Pubusa per Capelli Roberto ed altri, nella loro qualita' di promotori del referendum regionale confermativo della legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 30 ottobre 2007 (r.o. n. 812 del 2007) la Corte d'appello di Cagliari, nel corso del procedimento di verifica dei risultati del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna, approvata dal Consiglio regionale il precedente 7 marzo, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 15 (recte: 15, primo comma) della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia all'articolo 14 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), in riferimento all'articolo 108 della Costituzione e all'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

    Cio' sotto due distinti profili: anzitutto l'art. 15, rinviando all'articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 20 del 1957, assegna alla Corte d'appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, il compito di procedere, con l'intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Con questo rinvio ricettizio sarebbe violato l'art. 108 della Costituzione, poiche' una legge regionale attribuirebbe a questa autorita' giurisdizionale una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e dalle altre stabilite con legge statale.

    In secondo luogo, lo stesso censurato art. 15, primo comma, non escludendo espressamente l'applicabilita' al referendum sulla legge statutaria del quorum strutturale previsto dall'art. 14, secondo comma, ("almeno un terzo degli elettori") della legge regionale n. 20 del 1957 violerebbe l'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale per la Sardegna, quale modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), dal momento che introdurrebbe, con legge ordinaria, un quorum non previsto per il referendum sulle leggi statutarie.

  2. - Con atto depositato il 17 gennaio 2008, e' intervenuta nel presente giudizio la Regione Sardegna, sostenendo l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale in oggetto e, comunque, la loro infondatezza.

    2.1. - In via preliminare, la difesa regionale eccepisce il difetto di legittimazione dell'autorita' rimettente, dal momento che il procedimento nel corso del quale sono state sollevate le questioni di legittimita' costituzionale in oggetto non presenterebbe i caratteri del "giudizio", di cui all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1.

    Per la Regione interveniente, infatti, il procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari, consistente nell'accertamento del numero dei votanti, nella somma dei voti favorevoli e contrari e nella conseguente proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, attraverso una procedura completamente d'ufficio e priva di parti, costituirebbe espressione di "una funzione di accertamento e controllo di una fase eventuale del procedimento legislativo", che potra' culminare nella promulgazione della legge statutaria.

    Di conseguenza dovrebbe trovare applicazione anche nel presente giudizio la statuizione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 216 del 1972, che ha negato sotto il profilo oggettivo il carattere giurisdizionale dell'attivita' posta in essere dagli uffici elettorali circoscrizionali, trattandosi di "semplici operazioni amministrative, dalle quali esula un momento suscettibile di configurarsi come propriamente decisorio".

    Nel procedimento in oggetto difetta, inoltre, l'elemento fondamentale del contraddittorio (cfr. ordinanza n. 183 del 1999) che, come sottolinea la difesa regionale, "non solo non e' stato attivato, ma neppure e' normativamente previsto".

    D'altro canto - prosegue la difesa della interveniente - se davvero il procedimento in parola avesse natura giurisdizionale, l'incostituzionalita' da rilevare non consisterebbe nell'attribuzione della relativa competenza ad un giudice, ma consisterebbe "nella previsione in se' e per se' di tale procedimento giurisdizionale, che sarebbe evidentemente estraneo alla...

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