Sentenza nº 142 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 1969
Relatore | Vezio Crisafulli |
Data di Resoluzione | 20 Novembre 1969 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 142
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1966, n. 5, recante estensione a tutto il territorio della Provincia di Udine, compreso il circondario di Pordenone, delle facoltà riservistiche della zona delle Alpi, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 marzo 1968 dal pretore di Palmanova nel procedimento penale a carico di Marconato Fulgido, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968 e nel Bollettino Ufficiale della Regione FriuliVenezia Giulia n. 22 del 27 giugno 1968;
2) ordinanza emessa il 3 maggio 1968 dal pretore di San Vito al Tagliamento nel procedimento penale a carico di Foratti Gian Giacomo, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia n. 22 del 27 giugno 1968;
3) ordinanza emessa il 28 giugno 1968 dal pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Bovassi Gino Bruno e Zaramella Giovanni, iscritta al n. 248 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 dicembre 1968.
Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione Friuli- Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1969 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Carmelo Carbone, per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
-
- Con ordinanza emessa il 14 marzo 1968 nel corso di un procedimento penale a carico di Marconato Fulgido, il pretore di Palmanova ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1966, n. 5, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che la norma impugnata ha esteso all'intero territorio della provincia di Udine lo speciale regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, previsto ed anche penalmente tutelato dal testo unico approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, che ne rimetteva la determinazione dei confini ad un decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, previo parere della Federazione italiana della caccia e del Comitato centrale della caccia (poi sostituito quest'ultimo dalla III sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste ai sensi degli artt. 15, lett. l, e 23 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489).
Premesso che la zona delle Alpi interessa il territorio nazionale sia in relazione al bene oggetto della protezione così accordata che é costituito dalla specialissima fauna ivi esistente, sia in relazione alla sua estensione che comprende anche territori di numerose provincie dell'Italia settentrionale non facenti parte della regione Friuli-Venezia Giulia (cfr. il D.M. 15 aprile 1940 e successive modifiche), l'ordinanza fa notare che la competenza legislativa regionale in materia di caccia deve essere esercitata, in base all'art. 4 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, in armonia con la Costituzione e, fra l'altro, nel rispetto degli interessi nazionali per cui non potrebbe modificare i confini della predetta zona faunistica: la legge regionale avrebbe, comunque, in relazione ai luoghi cui estende il regime innanzi considerato, creato un precetto giuridico nuovo penalmente sanzionato, in violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale...
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