Sentenza nº 140 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1968
Data di Resoluzione | 30 Dicembre 1968 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 140
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 marzo 1968, n. 444, recante "Ordinamento della scuola materna statale", promosso con ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 20 maggio 1968, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1968.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
-
- La Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso e con memorie depositati il 29 maggio e il 7 novembre 1968, ha denunciato la legge 18 marzo 1968, n. 444, recante: "Ordinamento della scuola materna statale": la legge - premette la Regione - o é inestensibile alle provincie di Trento e di Bolzano o viola, rispetto ad esse, gli artt. 5, 6 e 116 della Costituzione e 5, 12, 13, 15, 92 e 95 dello Statuto Trentino-Alto Adige.
La Regione propende per la prima alternativa sia perché non é credibile che, a oltre 20 anni dall'emanazione dello Statuto regionale, che attribuisce alle provincie competenza legislativa e amministrativa, lo Stato abbia interferito su di esse, tanto più che la provincia di Bolzano ha già concorso alla creazione e alla gestione d'un certo numero di scuole materne; sia perché dai lavori preparatori risulta che nell'applicazione della legge si sarebbe dovuto tener conto di tali competenze;
sia perché, diversamente, sarebbe inspiegabile come, a differenza da altre occasioni, il legislatore statale non abbia salvaguardato l'autonomia provinciale e la parità dei gruppi linguistici (appartenenza del personale alla stessa lingua materna degli alunni: art. 15 dello Statuto; ruoli provinciali distinti per insegnanti e assistenti e concorsi speciali per...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA