Sentenza nº 140 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1968

Data di Resoluzione30 Dicembre 1968
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 140

ANNO 1968

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 marzo 1968, n. 444, recante "Ordinamento della scuola materna statale", promosso con ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 20 maggio 1968, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1968.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso e con memorie depositati il 29 maggio e il 7 novembre 1968, ha denunciato la legge 18 marzo 1968, n. 444, recante: "Ordinamento della scuola materna statale": la legge - premette la Regione - o é inestensibile alle provincie di Trento e di Bolzano o viola, rispetto ad esse, gli artt. 5, 6 e 116 della Costituzione e 5, 12, 13, 15, 92 e 95 dello Statuto Trentino-Alto Adige.

    La Regione propende per la prima alternativa sia perché non é credibile che, a oltre 20 anni dall'emanazione dello Statuto regionale, che attribuisce alle provincie competenza legislativa e amministrativa, lo Stato abbia interferito su di esse, tanto più che la provincia di Bolzano ha già concorso alla creazione e alla gestione d'un certo numero di scuole materne; sia perché dai lavori preparatori risulta che nell'applicazione della legge si sarebbe dovuto tener conto di tali competenze;

    sia perché, diversamente, sarebbe inspiegabile come, a differenza da altre occasioni, il legislatore statale non abbia salvaguardato l'autonomia provinciale e la parità dei gruppi linguistici (appartenenza del personale alla stessa lingua materna degli alunni: art. 15 dello Statuto; ruoli provinciali distinti per insegnanti e assistenti e concorsi speciali per...

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