LEGGE 18 marzo 1968, n. 444 - Ordinamento della scuola materna statale

Coming into Force07 Maggio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/22/068U0444/CONSOLIDATED/20101215
Published date22 Aprile 1968
Enactment Date18 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.103 del 22-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Caratteri e finalita' della scuola materna statale)

La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della presente legge.

Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita.

Art 1.

(Caratteri e finalita' della scuola materna statale)

La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della presente legge.

Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita. 1

Art 2.

(Orientamenti dell'attivita' educativa)

Gli orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' garantita ad ogni insegnante piena liberta' didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.

Art 2.

(Orientamenti dell'attivita' educativa)

Gli orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' garantita ad ogni insegnante piena liberta' didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma. 1

Art 3.

(Programma annuale di sviluppo)

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei comuni.

Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sara' tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi piu' gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti piu' di dodici bambini.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.

Art 3.

(Programma annuale di sviluppo)

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei comuni.

Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sara' tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi piu' gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti piu' di dodici bambini.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti. 1

Art 4.

(Sezioni ed orario)

Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e piu' di 30 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali non puo' essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di piu' sezioni ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni e' adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, e' adibita una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.

Art 4.

(Sezioni ed orario)

Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e piu' di 30 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali non puo' essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di piu' sezioni ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni e' adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, e' adibita una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare. 1

Art 5.

(Assistenza)

L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

Art 5.

(Assistenza)

L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare. 1

Art 6.

(Edilizia)

Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole...

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