Sentenza nº 9 da Constitutional Court (Italy), 22 Febbraio 1964
Data di Resoluzione | 22 Febbraio 1964 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 9
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Santoni Giovanni, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Santoni Giovanni, il Pretore di Roma, con ordinanza del 13 aprile 1963, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
La norma impugnata, che prevede il reato di sottrazione di persone incapaci, indica come titolare del relativo diritto di querela, oltre che il tutore, il curatore o chi abbia la vigilanza e la custodia dell'incapace, il solo genitore esercente la patria potestà, violando con ciò, ad avviso del Pretore, il principio della parità giuridica e morale dei coniugi nei rapporti reciproci e nei confronti della prole.
Il Pretore rileva in particolare che la limitazione contenuta nell'art. 574 (ed analogamente nell'art. 573) costituisce un'eccezione al principio di cui all'art. 120 del Codice penale, eccezione ispirata, come risulta espressamente dai lavori preparatori, dall'intento di tener ferma la relazione che "deve intercedere fra l'oggettività del reato e la titolarità del diritto di querela"; e rammenta che però in seno alla dottrina non si é mancato di contestare la fondatezza di questa affermazione, nel senso che più esattamente la...
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