Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 11 Marzo 1961

Data di Resoluzione11 Marzo 1961
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 1961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI†††††††††††††††† ††††††††††††††††

Dott. Mario COSATTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI††††††††††††

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO††††††††††††††††††††††

Prof. Antonino PAPALDO††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Nicola JAEGER††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Giovanni CASSANDRO†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Biagio PETROCELLI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Dott. Antonio MANCA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Aldo SANDULLI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Giuseppe BRANCA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Michele FRAGALI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Costantino MORTATI,†††††††††††††††††††††††††††††

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e del secondo comma della disposizione finale del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivit‡ di polizia giudiziaria e tributaria, promosso con ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 4 aprile 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 12 aprile 1960 ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1960.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza del 1 febbraio 1961 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avvocato Karl Tinzl, per il ricorrente, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, sono state dettate le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari, negli uffici tavolari, negli atti di stato civile, negli atti notarili e nella attivit‡ di polizia giudiziaria o tributaria.

Con tali norme si dispone:

  1. nei procedimenti giudiziari i verbali sono redatti in lingua italiana e, contestualmente, in lingua tedesca, ove il Pubblico Ministero o una delle parti ne faccia richiesta. Analogamente, sono tradotte in tedesco, su richiesta, le dichiarazioni rese nel dibattimento e i documenti utilizzati nel dibattimento (art. 4);

  2. il dispositivo della sentenza viene letto anche in lingua tedesca qualora una delle parti sia presente e si sia servita della predetta lingua (art. 5);

  3. le copie delle sentenze civili e penali sono rilasciate in lingua italiana e, su richiesta e gratuitamente, anche con la traduzione tedesca. Lo stesso dicasi per i provvedimenti del giudice, che sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della lingua stessa (art. 6);

  4. le schede del casellario giudiziale sono redatte in lingua italiana; i certificati sono rilasciati con la traduzione in tedesco, su richiesta anche orale dell'interessato (art. 8);

  5. agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente conoscenza della lingua tedesca in numero corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del decreto in questione. Fino a quando non possa essere provveduto in conformit‡ di quanto precede, possono essere nominati interpreti, a titolo di incarico temporaneo, ma in modo continuativo ed in numero adeguato alle esigenze dei vari uffici (art. 9);

  6. negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca. Gli estratti ed i certificati sono rilasciati anche in lingua tedesca, su richiesta dell'interessato (art. 11);

  7. su richiesta degli interessati gli atti notarili sono redatti in tedesco, purchÈ la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio oltre che dalle parti (art. 13);

  8. i cittadini di lingua tedesca possono usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici ed organi di polizia giudiziaria e tributaria.

    Analogamente, tutte le operazioni di polizia giudiziaria e tributaria nei confronti di cittadini di lingua tedesca possono essere effettuate con l'assistenza di interpreti (art. 14), e ciÚ a titolo provvisorio, fino a quando ai comandi ed uffici di polizia non sar‡ destinato personale avente adeguata conoscenza della lingua tedesca a norma dell'art. 15 del decreto presidenziale in parola.

    La violazione delle garanzie attribuite col decreto ai cittadini di lingua tedesca in ordine all'uso di detta lingua Ë causa di nullit‡ ai sensi dell'art. 184 Codice di procedura penale. Gli atti di polizia giudiziaria e tributaria compiuti senza l'osservanza delle garanzie previste nel decreto in questione non hanno efficacia, salvo che siano stati effettuati in caso di flagranza od urgenza (art. 14 e disposizione finale, secondo comma).

    A seguito di deliberazione del Consiglio regionale del 29 marzo 1960, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso del 2 aprile 1960, notificato il 4 dello stesso mese al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del successivo giorno 23, ha impugnato il decreto presidenziale e precisamente

    1) gli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e il secondo comma della disposizione finale, per violazione degli artt. 3, 6 e 10 della Costituzione, e 2, 4, 79, 82, 84 e 85 dello Statuto regionale;

    2) gli artt. 1 e 11 per violazione degli artt. 4, n. 7, e 84 dello stesso Statuto.

    I motivi del ricorso sono stati ribaditi e sviluppati nella memoria depositata in cancelleria il 25 ottobre 1960.

    Con il primo motivo la Regione sostiene che l'art. 2 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, in applicazione del pi˘ ampio principio sancito nell'art. 3 della Costituzione, riconosce la parit‡ di diritti ai cittadini della Regione, qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi appartengono. Il riconoscimento di tale parit‡ trova poi il suo completamento nell'art. 6 della Costituzione, il quale, stabilendo che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, mira a tutelare sia i gruppi in sÈ considerati che i singoli ad essi appartenenti, nel senso di dare a tutti la possibilit‡ di soddisfare i propri interessi in modo uguale.

    Il principio di parit‡ trova ulteriore garanzia nell'art. 10, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e tra queste norme vanno comprese quelle che garantiscono l'uguaglianza di gruppi etnici, linguistici o razziali nell'ambito di ogni Stato.

    L'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, diventato legge dello Stato italiano, stabilendo l'uguaglianza di diritti per gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e la parit‡ dell'uso delle due lingue, italiana e tedesca, nelle pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali, sancisce un obbligo internazionale, che va rispettato.

    … vero "che il limite derivante dal rispetto degli obblighi internazionali si riferisce alla potest‡ legislativa della Regione", ma Ë anche vero che la riaffermazione di tali obblighi implica inequivocabilmente la volont‡ dello Stato di considerarli come vincolanti e l'intenzione che essi siano rispettati. E se, in linea di massima, puÚ ammettersi che "le Regioni non possono pretendere dallo Stato l'osservanza dei suoi impegni internazionali", ciÚ non vale quando tali impegni, non riguardino solamente la Regione in causa, ma si pongano in qualche modo come la base di tutta la regolamentazione giuridica che la concerne, tanto che precisamente alla luce di tali impegni la normazione successiva va interpretata.

    D'altro canto, poichÈ le norme di attuazione, appunto perchÈ tali, devono essere conformi allo Statuto e questo Ë un atto tendente ad attuare l'accordo De Gasperi-Gruber, l'indagine relativa alla costituzionalit‡ o meno delle norme di attuazione puÚ e deve essere compiuta in relazione alla violazione di quelle norme dello Statuto che al detto accordo sono conformi.

    In conformit‡ del citato accordo, gli artt. 84 e 85 dello Statuto poi dettano ulteriori norme per garantire l'uso della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.

    Ora, il diritto di parit‡ e di uguaglianza riconosciuto alla popolazione di lingua tedesca È violato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, ed in particolare, dagli artt. 4, 5, 8, 11, 13 e 14, i quali prescrivono che la redazione dei verbali e l'emanazione delle sentenze, la compilazione delle schede del casellario giudiziale, il rilascio degli estratti e certificati degli uffici tavolari, gli atti dello stato civile e quelli notarili vanno redatti in lingua italiana, e che la lingua tedesca puÚ essere usata, accanto a...

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