DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 103 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita' di polizia giudiziaria e tributaria

Coming into Force08 Giugno 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/03/08/060U0103/CONSOLIDATED/19610318
Enactment Date03 Gennaio 1960
Published date08 Marzo 1960
Official Gazette PublicationGU n.58 del 08-03-1960
CAPO I Disposizione generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;.

Visti gli articoli 84 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa; Decreta:

Art 1.

Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su base di parita', da' parte dei cittadini di lingua tedesca, della loro lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita', di polizia giudiziaria e tributaria, e' regolato dalle seguenti disposizioni.

CAPO II Procedimenti giurisdizionali
Art 2.

I cittadini di lingua tedesca, che in qualsiasi veste abbiano rapporti con gli uffici giudiziari, hanno facolta' di usare la lingua tedesca in tutti gli atti relativi.

Gli atti e i documenti comunque notificati a istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario che deve chiedere la traduzione a mezzo ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti e' notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione e' esente da bollo.

Gli atti relativi a processi di competenza delle autorita' giudiziarie aventi sede nella provincia di Bolzano, notificati fuori della Provincia stessa, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, se redatti in lingua tedesca. La traduzione e' esente da bollo.

Art 3.

Gli organi degli uffici giudiziari si servono della lingua tedesca nei rapporti con i cittadini di lingua tedesca.

Gli atti sono redatti in italiano e tedesco ove non risultino sufficienti elementi in ordine alla lingua presunta delle persone cui gli atti medesimi si riferiscono.

Art 4.

I verbali sono redatti in lingua italiana.

Le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate anche in tale lingua.

I verbali sono contestualmente redatti anche in lingua tedesca ove il pubblico ministero o una delle parti ne faccia richiesta.

Le dichiarazioni rese nel dibattimento sono tradotte verbalmente in italiano o in tedesco, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta. Si procede ugualmente, su richiesta di uno dei difensori, alla traduzione in lingua italiana o tedesca del contenuto dei documenti utilizzati nel dibattimento.

Art 5.

Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne da' immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si...

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