Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 maggio 2006 (della Regione Toscana) Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e ri...

Ricorso della Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 285 del 18 aprile 2006, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora, Vanna Console e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309".

Nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2005, n. 303, e' stato pubblicato il decreto-legge n. 272/2005 e nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006, n. 48, S.O., e' stata pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del decreto suddetto.

Alcune disposizioni della legge di conversione del decreto-legge contrastano con le attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni e vengono impugnate per i seguenti motivi di

D i r i t t o

1) Illegittimita' costituzionale degli artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies, del decretolegge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione degli artt. 5, 117, 118 Cost., anche in relazione all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Violazione del principio della leale collaborazione.

Le censurate disposizioni, sono state inserite nel decreto-legge n. 272/2005 con la legge di conversione (legge n. 49/2006) - che, con una norma di chiusura, ha modificato anche il titolo del decreto-legge (Nel titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309") - e non sono mai state sottoposte all'esame della Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere di competenza.

Tale Conferenza costituisce la sede della concertazione, del confronto politico, della valutazione e ponderazione di una pluralita' di interessi che si imputano a soggetti diversi dell'ordinamento e rappresenta pertanto uno strumento essenziale per la leale cooperazione, che trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 Cost. (sentenza Corte cost. n. 373/1997). Come ha chiarito la giurisprudenza costituzionale "la premessa per l'intervento della Conferenza e' sempre la presenza di una qualche implicazione degli indirizzi di politica generale di pertinenza degli organi statali nelle materie di competenza regionale e la conferenza e' sede di raccordo per consentire alle Regioni di partecipare a processi decisionali che resterebbero altrimenti nella esclusiva disponibilita' dello Stato" (Corte cost. sentenza n. 408/1998). In tale ottica, attuando il criterio del potenziamento delle funzioni della Conferenza di cui all'art. 9 della legge n. 59/1997, in considerazione delle piu' rilevanti attribuzioni riconosciute alle regioni dalla stessa legge, l'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo n. 281/1997 ha stabilito che la Conferenza Stato-Regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, che si pronuncia entro venti giorni; decorso tale termine i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere (cfr. Corte cost. sentenza del 23 gennaio 2006, n. 31).

In particolare, per quanto concerne la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni - che l'art. 113 del testo unico, come modificato dall'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272/2005, afferma di stabilire -, si rileva che nella materia de qua lo Stato avrebbe dovuto obbligatoriamente acquisire l'intesa con le Regioni. Come, infatti, affermato dalla Corte costituzionale in una recente sentenza (sentenza n. 88, 13-27 marzo 2003) "L'inserimento nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. La conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle regioni e delle Province autonome impone evidentemente che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovra' inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori. Nel settore sanitario fin dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) si e' parlato di "livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere comunque garantite a tutti i cittadini" ma in particolare il secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992. n. 502 ... quale modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ... afferma che il Servizio sanitario nazionale (assicura (...) i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso, dell'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse"; a loro volta i commi 6 e 7 compiono alcune specificazioni relativamente ai livelli di assistenza compresi od esclusi dai livelli erogati a carico del Servizio sanitario nazionale. Dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, a questa disposizione si e' riferito l'emendamento apportato all'art. 6 del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, per potersi giungere alla definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario; in questa occasione, peraltro, si e' anche disciplinato il procedimento di adozione dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'attribuzione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del compito di definirli, e la previsione del coinvolgimento delle regioni e province autonome attraverso la previa intesa con il Governo, da conseguire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ed in realta', dopo un apposito accordo conseguito in sede di Conferenza permanente il 22 novembre 2001 fra Governo e regioni e province autonome, e' intervenuto il d.P.C.m. 29 novembre 2001, che ne ha recepito i contenuti, definendo "i nuovi livelli essenziali di assistenza", entro i quali rientrano anche quelli relativi (per quanto rileva nella presente causa) alla "attivita' sanitaria e socio-sanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool" ... "Al di la' di ogni valutazione di merito sul procedimento configurato e sulla stessa adeguatezza dei livelli essenziali in tal modo individuati, resta indubbio che in tutto il settore sanitario esiste attualmente una precisa procedura, individuata con fonte legislativa, per la determinazione di quanto previsto nell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e che questa determinazione e' intervenuta appunto con il d.P.C.m 29...

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