Ordinanza emessa il 13 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Burzotta Luca Pietro ed altri Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa - Trasferimento fraudolento di valori - Configurazione quale reato a prescindere dalla circostanza che il soggetto attivo sia indagato o imputato - In...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nel procedimento penale n. 2472/2002 a carico di Burzotta Luca + 5; decidendo sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati Burzotta Luca Pietro, Romeo Giuseppa e Ingargiola Leonarda con riguardo all'art. 12-quinquies primo comma della legge 7 agosto 1992, n. 356 in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione;

Rilevato che la difesa ha premesso che nel corso dei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 306/1992, convertito poi con alcune modificazioni nella citata legge, erano emersi numerosi dubbi intorno alla compatibilita' dell'art. 12-quinquies con numerosi principi costituzionali e che tali riserve hanno trovato riscontro nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 17 febbraio 1994, ove, relativamente al secondo comma dell'art. 12-quinquies, la Consulta ebbe ad evidenziare la confusa interferenza operata dal Legislatore tra la norma incriminatrice ed il diverso istituto delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale, con particolare riferimento sia all'identita' della qualifica soggettiva rivestita dal proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ed il soggetto imputato del reato di cui all'articolo citato, sia alla identita' delle situazioni costituenti elemento di sospetto in un caso e condotta della norma incriminatrice nell'altro;

Considerato che per la Consulta l'assimilazione di settori dell'ordinamento del tutto eterogenei tra loro ha determinato il vizio di costituzionalita' di cui la norma in questione e' risultata affetta, posto che il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato, poiche' tali condizioni, per loro natura instabili come qualsiasi status processuale, non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore, apprezzamento riservato esclusivamente alla sentenza irrevocabile di condanna;

Ritenuto che la difesa ha sostenuto la perfetta sovrapponibilita' delle questioni esaminate dalla Consulta in riferimento al secondo comma dell'art. 12 con quelle relative al primo comma, oggetto del presente procedimento, sottolineando che lo status di indagato, per la sua variabilita', non puo' legittimare i predetti apprezzamenti sulla sua condotta, a meno di non voler violare apertamente il dettato dell'art. 27, comma secondo Cost., richiamando sul punto la citata sentenza della Consulta...

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