Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 recante: Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2 e Art. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del

14 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge regionale

27 dicembre 2001, n. 84

  1. Il comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84, deve essere interpretato nel senso che gli enti locali e le associazioni di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel caso in cui realizzano gli interventi previsti in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, mediante la concessione di costruzione e gestione o altre forme previste dalla normativa vigente, possono, al fine di poter realizzare gli interventi stessi, anche assumere mutui con la Cassa DD.PP. o con altri istituti di credito abilitati necessari a garantire, in concorso con il concessionario, la totale copertura finanziaria dell'intervento stesso, utilizzando il contributo regionale, in parte o per intero, a copertura delle rate di ammortamento del mutuo stesso.

    Art. 2. Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 2, della legge regionale

    27 dicembre 2001, n. 84

  2. Il comma 2 dell'art. 6, della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84, e' autenticamente interpretato nel senso che il contributo, su richiesta dell'ente concedente e previa attestazione del regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale...

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