Ordinanza emessa il 5 gennaio 2006 dal giudice di pace di Aosta nel procedimento vertente tra Rigante Ryan contro Ministero dell'interno Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative o per commetter...

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 629/2005 R.G., promosso con ricorso del 18 settembre 2005, depositato in cancelleria il 27 settembre 2005, da Rigante Ryan, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Vaccino del Foro di Aosta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, corso Battaglione n. 13, come da delega a margine del ricorso;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato dalla dott.ssa Piera Vuillermoz, come da delega permanente depositata, rilasciata dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, nella sua qualita' di prefetto e di organo periferico del ministero, avente per oggetto opposizione ex art. 22-bis della legge n. 689/1981 avverso il verbale di sequestro amministrativo ed affidamento in custodia elevato in data 1° settembre 2005 dalla Polizia stradale di Aosta, ai sensi dell'art. 213 del c.d.s., per violazione dell'art. 186/2° del c.d.s.;

Premesso che all'udienza di prima comparizione del 5 gennaio 2006 parte ricorrente ha sollevato in via preliminare questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, come modificato in sede di conversione dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui inserisce all'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 2-sexies che recita: "e' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato ...";

Sentito il rappresentante dell'amministrazione convenuta;

Letti gli atti;

I n d i r i t t o

La questione e' sollevata in quanto viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonche' il principio della ragionevolezza.

La norma in esame riserva infatti un ingiustificato trattamento punitivo (patrimoniale e non) ai motociclisti rispetto agli automobilisti.

Nel caso in questione, la violazione dell'art. 186/2° del c.d.s. comporta, oltre la sanzione pecuniaria, la confisca del mezzo se si tratta di un motocidista, mentre comporta solo la sospensione della patente se si tratta di un automobilista, con una evidente disparita' di trattamento nei confronti di cittadini che commettono lo stesso reato e quindi si trovano in una situazione...

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