Ordinanza emessa il 27 gennaio 2006 dal giudice di pace di La Spezia nel procedimento penale vertente tra Tantalo Franco contro Prefettura di La Spezia Sanzioni amministrative - Emissione di assegni senza provvista - Sanzione pecuniaria - Pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 - Esclusione - Assenza di gradual...

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento per ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia iscritto sul ruolo generale al n. 1862/05, promosso da Tantalo Franco nato a Sestri Lente il 21 luglio 1972 e residente in Devia Marina, elettivamente domiciliato in La Spezia, presso la persona e nello studio dell'avv. Franco Romanelli che lo difende unitamente all'avv. Gino Bertoni del foro di Massa.

Contro Prefettura della Spezia in persona del prefetto pro tempore.

Esponeva il Tantalo che in data 4 luglio 2005 gli veniva notificato a mezza raccomandata ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo La Spezia, area 4, senzionatoria provvedimento prot. n. 1926/05 depen del 21 giugno 2005 con il quale gli veniva ordinato e ingiunto di pagare entro trenta giorni dalla notifica sotto pena dell'esecuzione forzata, la somma complessiva di euro 528,14 di cui euro 516,46 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ed il resto per accessori, nonche' applicata la sanzione amministrativa, accessorio del divieto di emettere assegni, bancari e postali per la durata di anni due a decorrere, per aver emesso senza provvista un assegno per euro 3.663,40 successivamente protestato.

Eccepiva il Tantalo in via preliminare la insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, e poneva questione di leggittimita' costituzionale degli articoli 29 e 31 decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 laddove non e' ammesso ne' il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - come generalmente nelle ipotesi di depenalizzazione - ne' una gradualita' del divieto di emettere assegni bancari e postali indicando soltanto la durata minima della sanzione - due anni - e quella massima - cinque anni - lasciando la massima discrezionalita' al prefetto e senza considerare cause esimenti.

Eccepiva il Tantalo che la mancata previsione della possibilita' di corrispondere la sanzione pecuniaria in misura ridotta prevista per altre ipotesi depenalizzate, l'assenza di gradualita' del divieto di emettere assegni in base agli importi indicando genericamente una durata minima di anni due ed una massima di anni cinque, la mancata previsione di specifiche cause esimenti considerata la particolarita' della materia non rispetta i principi fondamentali della costituzione finendo con punire situazioni profondamente diverse tra loro allo stesso modo.

Osserva il giudice che...

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