Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'Art. 15, secondo comma, dello statuto speciale).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12

del 21 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

(Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti);

Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata ai sensi dell'Art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'Art. 10

  1. La lettera b) del comma 4 dell'Art. 10 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale), e' sostituita dalla seguente:

    ´b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1; nelle millecinquecento firme sono computate anche le firme di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a);ª.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'Art. 12

  2. L'Art. 12 della legge regionale n. 19/2003 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 12 (Referendum propositivo). - 1. Almeno il 5 per cento degli elettori dei comuni della Regione puo', con le modalita' di cui alla sezione I del presente capo ed i limiti previsti dall'Art. 17, comma 2, presentare al consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potra' essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'Art. 13.

  3. Il 5 per cento degli elettori e' calcolato al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della proposta di legge a norma dell'Art. 5, sulla base delle risultanze dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e successive modificazioni.ª.

    Art. 3.

    Sostituzione dell'Art. 14

  4. L'Art. 14 della legge regionale n. 19/2003 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 14 (Risultato del referendum e adempimenti conseguenti). - 1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo e' approvata se alla votazione ha partecipato il 45 per cento degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

  5. Qualora il risultato del referendum...

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