Regolamento di modifica del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005: ??Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regi...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 6 dell'8 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 ´legge quadro in materia di formazione professionaleª, cosi' come recepita dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ´Norme regionali in materia di formazione professionaleª;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. di data 12 gennaio 2005 rubricato ´legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubblicheª;

Considerato che, a fronte di una serie di osservazioni formulate dai destinatari del Regolamento ed a fronte anche di alcuni elementi raccolti dalla direzione competente nel corso dei primi mesi di applicazione dello stesso, si ravvisa opportuno procedere ad una parziale modifica del Regolamento medesimo, nel rispetto sia dell'impianto che dello spirito originari della norma;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Regolamento di modifica al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 72 del 20 gennaio 2006;

Decreta:

E' approvato il Regolamento rubricato ´Regolamento di modifica del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005: legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubblicheª, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 27 gennaio 2006

ILLY

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, avente ad oggetto: ´Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale

finanziate con risorse pubblicheª.

Art. 1. Inserimento dell'Art. 1-bis nel decreto del Presidente della Regione

n. 07/Pres./2005

  1. Dopo l'Art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 (legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche) e' inserito il seguente:

    ´Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Regolamento:

    a) per direzione competente si intende la direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca;

    b) per servizio competente si intende il servizio affari generali, amministrativi e certificazione.ª.

    Art. 2. Sostituzione dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione n.

    07/Pres./2005

    L'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 2 (Destinatari dell'accreditamento). - 1. Sono tenuti all'accreditamento gli enti pubblici non territoriali ed in particolare le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore ed i centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta, e gli enti privati che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche.

  2. Non sono tenuti all'accreditamento:

    a) gli enti che svolgono attivita' formative rivolte al proprio personale;

    b) le imprese anche qualora mettano a disposizione i propri locali per la realizzazione di attivita' di stage e tirocinio.

  3. Le universita' non sono destinatarie del presente Regolamento. In presenza di specifici bandi regionali, possono beneficiare dei finanziamenti pubblici.ª.

    Art. 3. Inserimento dell'Art. 2-bis nel decreto del Presidente della Regione

    n. 07/Pres./2005

  4. Dopo l'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e' inserito il seguente:

    ´Art. 2-bis (Oggetto dell'accreditamento). - 1. Sono oggetto di accreditamento le sedi operative degli enti di cui all'Art. 2, comma 1.

  5. Per sede operativa si intende l'insieme della sede amministrativa e della sede didattica, corredate dalle necessarie risorse strumentali, umane e relazionali, ubicate tutte nel territorio della Regione, finalizzate all'organizzazione, gestione ed erogazione del servizio di formazione professionale.

  6. Per sede amministrativa si intende la struttura deputata all'organizzazione ed alla gestione del servizio di formazione professionale.

  7. Per sede didattica si intende la struttura deputata all'effettiva erogazione del servizio di formazione professionale. La prima o unica sede didattica, definita sede didattica principale, deve essere composta quantomeno da un'aula generica e da un laboratorio di informatica ubicati anche in stabili diversi.

  8. La sede amministrativa e la sede didattica principale devono essere possedute dall'ente in via esclusiva, devono essere ubicate nel medesimo comune della Regione e devono essere dotate di una linea telefonica, un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica esclusivi.

  9. Possono, inoltre, essere oggetto di accreditamento:

    a) nei capoluoghi di provincia della Regione e nel comune di Tolmezzo, un ufficio deputato all'organizzazione ed alla gestione del servizio di formazione professionale, ulteriore rispetto alla sede amministrativa;

    b) nel caso in cui la sede amministrativa di cui al comma 3 presenti barriere architettoniche non superabili che rendono impossibile l'accesso alle persone disabili, un ulteriore ufficio, ubicato nel medesimo comune della sede amministrativa stessa, allo scopo di garantire uno sportello fruibile dalle suddette categorie di persone.

  10. Per gli uffici di cui al comma 6 valgono le disposizioni previste per la sede amministrativa.

  11. Le sedi didattiche destinate allo svolgimento di attivita' ricomprese nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali), devono essere possedute dall'ente in via esclusiva.

  12. Ulteriori sedi didattiche, destinate allo svolgimento di attivita' formative ricomprese nelle macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali) possono essere possedute dall'ente anche in via non esclusiva e possono essere ubicate in comuni della Regione diversi da quello ove e' situata la sede amministrativa.

  13. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 5, il laboratorio di informatica della sede didattica principale puo' essere posseduto anche in via non esclusiva:

    a) dagli enti che si candidano per un volume di attivita' sino a 2.500 ore/anno, secondo quanto specificato all'Art. 13;

    b) dagli enti che chiedono l'accreditamento esclusivamente per una o piu' delle macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).

  14. La deroga di cui al comma 10 non si applica qualora gli enti chiedano l'accreditamento nel settore ´Informaticaª, di cui all'Art. 4, comma 1.

  15. Tutte le sedi devono essere in regola con le disposizioni nel tempo vigenti in materia di sicurezza ed igiene, per quanto applicabili in relazione all'attivita' svolta ed alla presenza di lavoratori dipendenti, collaboratori ed utenti esterni.

  16. L'ente e' comunque responsabile della sicurezza di tutte le persone che frequentano le sedi, anche se si avvale di organizzazioni per la sicurezza, esterne alla propria organizzazione.ª.

    Art. 4. Modifica dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n.

    07/Pres./2005

  17. Il comma 1 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e' sostituito dal seguente:

    ´1. L'accreditamento puo' essere richiesto per una o piu' delle seguenti macrotipologie:

    a) A (Obbligo formativo): comprende i percorsi che assolvono il diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, anche integrati, realizzati nel sistema dell'istruzione e formazione professionale;

    b) B (Formazione superiore): comprende la formazione post-obbligo formativo e l'alta formazione relativa ad interventi sia all'interno che successivi ai cicli universitari;

    c) C (Formazione continua e permanente): comprende le attivita' destinate a soggetti non piu' in obbligo formativo, occupati, in cassa integrazione e mobilita', inoccupati, inattivi e disoccupati.ª

    Art. 5. Modifica dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione n.

    07/Pres./2005

  18. Dopo il comma 2 dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente:

    ´2-bis. - Nel settore ´Informaticaª non e' ammesso l'accreditamento per svolgere solo attivita' formativa teorica.ª

    Art. 6. Sostituzione dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n.

    07/Pres./2005

  19. L'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 5 (Requisiti di accreditamento). - 1. Ai fini dell'accreditamento, l'ente deve possedere e dimostrare:

    a) i prerequisiti generali di cui all'Art. 6;

    b) i requisiti di risorsa di cui agli articoli 8, 9 e 10;

    c) i requisiti di processo di cui all'Art. 11;

    d) i requisiti di risultato comprendenti i livelli di efficacia, di efficienza e di gradimento di cui all'Art. 12, salvo i casi di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo Art. 12.

  20. Ove previsto dalle specifiche...

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