Regolamento di attuazione dell'Art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 2003/78/CE della commissione dell'11 agosto 2003 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto l'Art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali» in materia di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;

Visto il successivo comma 4 dell'Art. 17 medesimo il quale dispone che il relativo regolamento di attuazione e' emanato con decreto del presidente della regione, previa approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale salute e protezione sociale e ritenuto di approvarlo;

Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2900 del 16 novembre 2005 assunta su proposta dell'assessore regionale alla salute e protezione sociale;

Vista la nota protocollo n. 2422/H.6/06 con la quale l'assessore medesimo precisa che, trattandosi di materia di esclusiva competenza sanitaria, in quanto riguardante il controllo ufficiale degli alimenti, eseguito per la parte del campionamento da personale sanitario dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie e per la parte dell'analisi dai laboratori dell'ARPA, non si e' ritenuto necessario ricorrere alla procedura di concertazione con altri assessori interessati prevista dalla vigente normativa;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento di attuazione dell'Art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino...

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