Ordinanza emessa il 6 marzo 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Legambiente, Comitato regionale siciliano contro Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione Siciliana ed altra. Giusti...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G. n. 2021/2005 sezione I, proposto da: Legambiente, Comitato regionale siciliano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Calandra, presso il cui studio in Palermo, via F.sco Scaduto n. 2/d, e' elettivamente domiciliato;

Contro la Presidenza del Coisiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 e' domiciliato; e nei confronti di "Palermo energia ambiente" S.C.P.A. con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Carmelo Tantillo, elettivamente domiciliata in Palermo, via Noto 12, presso lo studio dell'avv. Gaetano Armao, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Alberto Romano, Francesco Astone, Anna Romano, per procura a margine dell'atto di costituzione; per l'annullamento dell'ordinanza commissariale del 29 novembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 21 gennaio 2005 con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha:

1) espresso il giudizio positivo di compatibilita' ambientale sul progetto presentato dalla Societa' controinteressata;

2) approvato il progetto presentato da detta Societa' relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata - Sistema Palermo;

3) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati nell'art. 2 dell'ordinanza impugnata;

4) autorizzato la Societa' alla gestione degli impianti detti.

Visto l'atto di costituzione dalla Legambiente - Comitato regionale siciliano - con i relativi allegati, presentato dinanzi a questo Tribunale, a seguito della richiesta della controinteressata di trasposizione, ex art. 10 d.P.R. n. 1197/1971, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla medesima associazione Legambiente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e degli avv. Alberto Romano, Francesco Astone, Anna Romano e Gaetano Armao;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Designato relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006 il primo referendario avv. Nicola Maisano;

Udito l'avv. n. Giudice, in sostituzione dell'avv. F. Calandra, per il ricorrente, l'avv. dello Stato M. Rubino, per l'amm.ne intimata, l'avv. C. Castellana, in sostituzione dell'avv. G. Armao, e l'avv. A. Romano, per la controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano" ha impugnato l'ordinanza commissariale del 29 Novembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 21 gennaio 2005 con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha:

1) espresso il giudizio positivo di compatibilita' ambientale sul progetto presentato dalla Societa' controinteressata;

2) approvato il progetto presentato da detta Societa' relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata - Sistema Palermo;

3) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati nell'art. 2 dell'ordinanza impugnata;

4) autorizzato la Societa' alla gestione degli impianti detti.

La Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. (P.E.A.), controinteressata, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, che il ricorso venga deciso in sede giurisdizionale.

Con atto di costituzione notificato in data 13 luglio 2005 e depositato il successivo 12 agosto, l'associazione Legambiente - Comitato regiona1e siciliano - ha quindi portato dinanzi a questo tribunale la controversia insorta.

Nel gravame vengono articolate le censure di: 1) Violazione dell'art. 27 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi generali posti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e succ. modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. 2) Violazione comma 4 art. 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 in riferimento all'art. 6, legge n. 8 luglio 1986 n. 349 e art. 7 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 e art. 5, legge 24 febbraio 1992 n. 225. 3) Violazione e falsa applicazione direttive 85/337/CEE - 92/43/CEE e 79/409/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 - art. 6 legge 8 luglio 1986 n. 349 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 - d.P.R. 12 aprile 1996 - Vio1azione legge 16 marzo 2001 n. 108. Violazione dei principi di trasparenza e pubblicita' dell'azione amministrativa. 4) Violazione art. 6 e d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. Violazione della direttiva 2000/1976/CEE. Incompetenza per materia. 5) Violazione di legge per inosservanza delle Direttive CEE n. 79/409 e 92/43, nonche' della legge di attuazione delle stesse, d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, cosi' come modificato ed integrato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione art. 6 paragrafo 2 della direttiva 92/43/CEE...

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