Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del

4 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali e finalita'

  1. La Regione nello spirito dei principi fissati dall'Art. 45 della Costituzione e dallo statuto della Regione Toscana:

    1. riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio regionale;

    2. promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilita' sociale;

    3. valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalita' di mutualita', democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attivita' svolta;

    4. riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.

  2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese.

  3. La Regione, attraverso la presente legge, opera per:

    1. promuovere e sviluppare la cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni;

    2. diffondere la conoscenza dei principi, dei valori e della cultura cooperativa.

    Art. 2.

    Soggetti beneficiari

  4. I benefici della presente legge si applicano, secondo quanto specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale, esclusivamente alle societa' cooperative:

    1. che sono regolarmente iscritte all'albo delle societa' cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

    2. che hanno almeno una unita' produttiva nel territorio toscano;

    3. che applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) e degli eventuali contratti integrativi, firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.

  5. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti dalle societa' cooperative di cui al comma 1.

    Art. 3.

    Centri di assistenza tecnica alle imprese cooperative

  6. La Regione favorisce le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attivita' di animazione, informazione, sostegno, consulenza nei confronti delle imprese cooperative, nonche' le attivita' volte a garantire alle imprese il piu' agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali fini accredita l'attivita' di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese cooperative, di seguito denominati C.A.I.C.

  7. Ai fini dell'accreditamento regionale i C.A.I.C., costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    1. disponibilita' di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;

    2. presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attivita' a favore di tutte le societa' cooperative richiedenti le prestazioni.

    Art. 4.

    Consulta regionale della cooperazione

  8. La consulta regionale della cooperazione, di seguito denominata consulta, e' presieduta dall'assessore regionale competente.

  9. Nella consulta sono rappresentate le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative in Toscana, l'ANCI Toscana, l'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere), l'IRPET, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

  10. Fanno inoltre...

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