Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.
4 gennaio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Principi generali e finalita'
-
La Regione nello spirito dei principi fissati dall'Art. 45 della Costituzione e dallo statuto della Regione Toscana:
-
riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio regionale;
-
promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilita' sociale;
-
valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalita' di mutualita', democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attivita' svolta;
-
riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.
-
-
La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese.
-
La Regione, attraverso la presente legge, opera per:
-
promuovere e sviluppare la cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni;
-
diffondere la conoscenza dei principi, dei valori e della cultura cooperativa.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
-
-
I benefici della presente legge si applicano, secondo quanto specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale, esclusivamente alle societa' cooperative:
-
che sono regolarmente iscritte all'albo delle societa' cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
-
che hanno almeno una unita' produttiva nel territorio toscano;
-
che applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) e degli eventuali contratti integrativi, firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.
-
-
I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti dalle societa' cooperative di cui al comma 1.
Art. 3.
Centri di assistenza tecnica alle imprese cooperative
-
La Regione favorisce le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attivita' di animazione, informazione, sostegno, consulenza nei confronti delle imprese cooperative, nonche' le attivita' volte a garantire alle imprese il piu' agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali fini accredita l'attivita' di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese cooperative, di seguito denominati C.A.I.C.
-
Ai fini dell'accreditamento regionale i C.A.I.C., costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-
disponibilita' di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
-
presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attivita' a favore di tutte le societa' cooperative richiedenti le prestazioni.
Art. 4.
Consulta regionale della cooperazione
-
-
La consulta regionale della cooperazione, di seguito denominata consulta, e' presieduta dall'assessore regionale competente.
-
Nella consulta sono rappresentate le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative in Toscana, l'ANCI Toscana, l'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere), l'IRPET, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
-
Fanno inoltre...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA