N. 179 SENTENZA 12 - 20 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 54, commi 1 e 2 della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.

8], promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 agosto 2009, depositato in cancelleria il 25 agosto 2009 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8].

1.1. - Circa l'art. 12, il ricorrente afferma che tale norma autorizza la spesa di 37 milioni di euro al fine di sostenere e garantire interventi di avvio e completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettivita' e la fruibilita' per sostenerne gli scopi, con allocazione all'unita' previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009.

Questa unita' previsionale di base si riferisce agli interventi di edilizia pubblica residenziale nell'ambito della funzione obiettivo volta a potenziare le politiche abitative; in essa sono presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe' i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro destinata.

Il ricorrente deduce che l'art. 12, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 contiene un elenco tassativo degli interventi che verranno realizzati, nessuno dei quali attiene ad edilizia pubblica residenziale.

Il ricorrente richiama le pronunce con le quali questa Corte ha affermato che non e' ammissibile lo storno dalle finalita' proprie dei contributi GESCAL e la loro destinazione alla realizzazione di interventi diversi (sentenze n. 241 del 1989 e n. 424 del 1995).

Pertanto l'impugnato art. 12, disponendo interventi di avvio e completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa con allocazione delle spese all'unita' di previsione di base 3.2.02.01, violerebbe sia l'art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), sia l'art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.

1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche l'art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l'art. 43, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone che: a) il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43) riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009; b) il rimanente personale che maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sara' progressivamente stabilizzato; c) il piano deve tenere conto anche del personale contrattualizzato a seguito dell'attuazione di progetti ministeriali.

Ad avviso del ricorrente, tale norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione - rappresentata dall'art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) - la quale, essendo diretta al contenimento della spesa, detta principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e introduce una disciplina molto rigida e scadenzata.

In particolare, la menzionata disciplina statale stabilisce, in primo luogo, che, ferma restando la subordinazione dell'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e...

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