N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita' iscritto ai n. 57750/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di B.N.M., F.A. e V.

C. come in atti generalizzati e domiciliati.

Udite, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2009, la relazione del Primo referendario dr.ssa Paola Briguori e le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dr.ssa Letizia Dainelli.

Non costituita la parte convenuta;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Ritenuto in fatto 1. - Con citazione depositata in data 26 febbraio 2009, preceduta dall'invito a dedurre di cui all'art. 5 del d.l. 15 novembre 1993 n.

453, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19/1994, la Procura regionale presso questa Sezione conveniva in giudizio B.N.M.,

F.A. e V.C. per sentirli condannare a titolo di danno all'immagine al pagamento (rispettivamente, il primo nella percentuale del 40%, mentre secondo ed il terzo, ciascuno, in quella del 30%), in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della complessiva somma di € 50.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

  1. - Riferiva la Procura che i convenuti, tutti agenti della P in servizio presso la Stazione Ferroviaria di Firenze, si erano macchiati di gravi crimini, circostanza che aveva provocato una notevole lesione all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, come poteva evincersi anche dalla vasta risonanza che l'evento aveva avuto nella stampa focale e nazionale.

    Risultava, in particolare, che, con sentenza del Tribunale penale di Firenze, sezione Prima, n. 3115 del 19 maggio 2004, confermata nei successivi gradi di giudizio (sentenza 22 novembre 2006 n. 2671 della Corte d'appello di Firenze; sentenza 9 gennaio 2008 n. 16 della Corte Suprema di Cassazione), costoro erano stati condannati del delitto di cui al capo di imputazione A) 'di cui agli artt. 60-bis, 110. 81 cpv.

    c.p. perche', in concorso tra loro... con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante abuso dei poteri inerenti la funzione di agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Posto P di Campo di Marte, quindi con abuso di atutorita', in particolare arbitrariamente prelevando omissis in una via adiacente Piazza della Stazione di Santa Maria Novella, e con minaccia consistita nel prospettarle il rischio di una denuncia per adescamento, costringevano la omissis a consecutivi rapporti sessuali di tipo orale nei locali dell'Ufficio P, di Campo di Marte'; nonche' il solo B. anche del delitto di cui al capo di imputazione B) 'di cui agli artt. 479 e 61 n. 2 cp., perche', al fine di occultare il reato sub A), attestava falsamente, nella relazione di servizio del 22 febbraio 2000, di aver fermato omissis alle ore 2:59 nel sottopassaggio della Stazione ferroviaria di Campo di Marte, mentre la stessa era stata prelevata nella zona della Stazione di Santa Maria Novella'.

    Secondo il requirente, costoro avevano tenuto una condotta che, oltre ad essere manifestamente espressione di una grave violazione dei modelli comportamentali che sia l'Amministrazione sia il pubblico cittadino si attendono da soggetti appartenenti alla Polizia di Stato, si' connotava per la sua particolare riprovevolezza. La gravita' dei fatti illeciti commessi dal B.M. dal F. e dal V. e l'appartenenza degli stessi alla Polizia di Stato avrebbero determinato sconcerto, sfiducia e discredito nell'opinione pubblica.

    I convenuti, tutti detenuti, non si costituivano.

  2. - All'udienza del 14 ottobre 2009 la Procura, prendendo atto del ius superveniens di cui all'art.17 comma 30-ter, della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009 n.

    78, modificata dall'art. 1 comma 1 lettera c del decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito nella legge 3 ottobre 2009 n.

    141,concludeva eccependo la legittimita' costituzionale della suddetta norma, qualora il Collegio non avesse ritenuto di accedere ad una sua interpretazione diversa da quella che comportava l'intervenuta preclusione per il P.M. contabile di rivendicare il danno all'immagine per delitti quali quelli per i quali i convenuti erano stati giudicati penalmente responsabili e avesse ritenuto...

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