Tar Lombardia Milano-Sezione Iii

Notifica per pubblici proclami

Con ordinanza n.10/2010 pubblicata il 1 marzo 2010 il TAR Lombardia, Sez. III, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. n. 4272/1995 di Aschieri Dario, Gambino Giuseppe, La Stella Renato, Picco Franco, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Occhipinti e Rinaldo Bonatti, per l'annullamento della determinazione assessorile 05/07/95, avente ad oggetto la ristrutturazione del mercato settimanale scoperto di Viale Papiniano, svolgentesi nella giornata di sabato; della determinazione 08/07/95 di assegnazione di un nuovo posteggio e della determinazione 27/04/95 di acquisizione parterre per ampliamento mercato. Nei confronti di tali statuizioni sono stati dedotti i seguenti motivi:1) Eccesso di potere per travisamento di fatto e falsita' della causa, in quanto il provvedimento non risolverebbe i problemi di viabilita' ma si limiterebbe a spostare interi gruppi di posteggiatori al posto di altri in altra zona del mercato e viceversa 2) Incompetenza e violazione dell'art. 3 comma 4 della legge 28 marzo 1991, n 112, poiche' l'autorizzazione a esercitare l'attivita' e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, che sarebbe quindi esclusivamente competente quanto alla revoca della stessa 3)Violazione dell'art.3 comma 10 e 11 della legge n. 112/91 e degli artt. 3, 7 e 9 del R.To D.M. 4.6.93 n. 248; eccesso di potere per mancanza di motivazione sull'interesse pubblico, poiche' l'ampliamento dell'area del mercato ha comportato lo spostamento del posteggio prima occupato da ciascun ricorrente in una posizione deteriore rispetto a quella antecedente, senza che lo stesso avesse potuto comunicare le proprie eventuali preferenze in relazione alla nuova collocazione 4) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, perche' la statuizione de qua avrebbe premesso valutazioni incapaci di garantire la parita' di trattamento tra tutti gli interessati, difetto di motivazione, omessa descrizione dei contenuti della ristrutturazione, omessa valutazione delle situazioni di fatto e diritto 5) violazione degli artt. 7 e 10 L.7.8.1990 n. 241 ed eccesso di potere per omessa e insufficiente istruttoria e mancanza di motivazione. L'integrazione del contraddittorio viene adempiuta con il presente atto a: Simeone Salvatore, Simeone Domenico, Di Pinto Mauro, Panzera Marco, Facchinetti Giovanni Guido, Beretta Celestino, Magrini Vito, Di Nicola Silvana, Mascolo Maria Grazia, Gattulli Carmen Flora, Pulito...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT