Ordinanza emessa il 12 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 2006) dal tribunale di Venezia, Sez. distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di John Dolly ed altro Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 5510/05 RGNR e 200103/05 RG premesso che in data 11 maggio 2005 alle ore 2,30 John Dolly e Falcones Zavala Felix Enrique venivano tratti in arresto per il reato p. e p. dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 1, comma 5-bis decreto legge n. 241/2004 convertito nella legge n. 271/2004 perche', senza giustificato motivo si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni 5 impartitogli, per la prima, del Questore di Venezia l'11 aprile 2005 e, per il secondo, dal Questore di Venezia il 13 gennaio 2005 emessi ai sensi del comma 5-bis del suddetto articolo di legge e notificatogli in pari data;

che in data 12 maggio 2005 le suddette persone arrestate venivano presentate davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5 d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio degli arrestati il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto chiedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere;

che l'arresto, ricorrendone le condizioni di legge, veniva convalidato senza applicazione della misura cautelare della custodia in carcere;

che nel corso del successivo giudizio la difesa sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma incriminatrice della condotta ascritta all'imputato per violazione degli artt. 3 e 37 della Carta costituzionale.

O s s e r v a

  1. - Il testo originario dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 non prevedeva alcuna sanziona penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

  2. - La fattispecie penale di cui trattasi e' stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come reato contravvenzionale punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno, prevedendo per tale reato l'arresto obbligatorio.

  3. - Con la sentenza n. 223/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies per contrasto con gli artt. 3 e 13 della costituzione nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per la manifesta irragionevolezza della previsione di misura precautelare non suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare in base al vigente ordinamento processuale.

  4. - Interveniva, quindi, il d.l. n. 241/2004, che non modificava per la fattispecie in esame la pena prevista dalla legge n. 189/2002, ma riformulava il testo...

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