Ordinanza emessa il 4 aprile 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 2006) dal tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Olori Fednand Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine ...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 3948/05 RGNR premesso che in data 1° aprile 2005, alle ore 20 Olori Fednand veniva tratto in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, decreto-legge n. 241/2004 convertito nella legge n. 271/2004 perche', senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni 5 impartitogli dal Questore di Venezia il 19 febbraio 2005 emesso ai sensi del comma 5-bis del suddetto articolo di legge e notificatogli il 19 febbraio 2005;

che in data 4 aprile 2005 la suddetta persona arrestata veniva presentata davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5 d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto chiedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere;

che l'arresto, ricorrendone le condizioni di legge, veniva convalidato;

che nel successivo giudizio l'imputato avanzava istanza di giudizio abbreviato;

che il giudice disponeva il richiesto giudizio abbreviato;

che nel corso del predetto giudizio la difesa sollevava la questione di legittimita' costituzionale della norma incriminatrice della condotta ascritta all'imputato per violazione degli artt. 3 e 27 della Carta costituzionale.

O s s e r v a

  1. - Il testo originario dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 non prevedeva alcuna sanzione penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

  2. - La fattispecie penale di cui trattasi e' stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come reato contravvenzionale punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno, prevedendo per tale reato l'arresto obbligatorio.

  3. - Con la sentenza n. 223/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies per contrasto con gli articoli 3 e 13 della Costituzione "nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo e' obbligtorio l'arresto dell'autore del fatto, per la manifesta irragionevolezza della previsione di misura precautelare non suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare in base al vigente ordinamento processuale.

  4. - Interveniva, quindi il d.l. n. 241/2004, che non modificava per la fattispecie in esame la pena prevista dalla legge n. 189/2002, ma riformulava il testo dell'art. 14, comma 5-quinquies limitando...

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