Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Volontariato - Norme della Regione Sardegna - Istituzione del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui alla legge quadro n. 266/1991 - Attribuzione al Comitato del compito di provved...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 23 del 23 dicembre 2005, pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 29 dicembre 2005, recante "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)":

nell'art. 45, comma 4, in relazione all'art. 117, comma secondo lett. l) ed all'art. 118, comma terzo, della Costituzione;

La legge n. 39/2005 della Regione Sardegna detta norme per i servizi alle persone, per promuovere "il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, politica ed economica alla vita della comunita' locale". (art. 1).

L'art. 45 detta "Disposizioni in materia di Comitato di gestione del Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991" intendendosi la legge statale 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato): viene istituito il "Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15" della citata legge che, fra l'altro, "provvede alla suddivisione dei finanziamenti del fondo speciale in base provinciale, prevedendo l'istituzione di centri di servizi per il volontariato provinciali e distrettuali a partire dall'anno 2006".

La ricordata disposizione viola le norme costituzionali ricordate in premessa, ed in particolare la competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l); pertanto se ne propone l'impugnativa, come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2006, per le ragioni di seguito esposte.

L'art. 45, comma 4, della legge regionale in esame eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dallo statuto speciale di autonomia di cui alla legge cost. n. 3/1948, invadendo la materia dell'ordinamento civile riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

La disposizione in oggetto, infatti, nel disporre che il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (denominato fondo di cui alla legge n. 266/1991) provveda alla ripartizione dei finanziamenti del fondo medesimo "su base provinciale", prevedendo tra l'altro l'istituzione di "centri di servizi per il volontariato provinciali e distrettuali", incide illegittimamente...

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