Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF - Autorizzazione per l'anno 2002 alle Regioni a maggiorare l'aliquota in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile senza alcun limite massimo - Denunciata lesione del principio del coordinamento della finanza pubblica e del siste...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attivita' produttive), e della tabella A annessa a tale legge, promossi con tre ordinanze del 9 maggio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, rispettivamente iscritte ai numeri 447, 448 e 449 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione della Regione Marche nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi promossi da alcuni contribuenti nei confronti della Regione Marche e dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2002, con riguardo al primo giudizio, e per l'anno 2003, con riguardo agli altri due giudizi, la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con ordinanze sostanzialmente identiche, datate 21 marzo 2005, depositate il 9 maggio 2005 e iscritte ai numeri 447, 448 e 449 del registro ordinanze del 2005, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione - tre questioni di legittimita' costituzionale: una concernente l'art. 4, comma 3-bis, della "legge statale 16 novembre 2001 n. 405" (recte: del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, relativo a "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405) e le altre due concernenti il combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attivita' produttive), e della tabella A annessa alla stessa legge regionale;

che la prima questione e' sollevata dal rimettente con riguardo a tutti e tre i giudizi principali e poggia sul rilievo che il censurato art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001 "sembra [...] autorizzare" la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF senza alcun limite massimo, laddove consente alle Regioni, limitatamente all'anno 2002 e in deroga ai termini e alle modalita' previste dal vigente testo dell'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), di maggiorare con legge regionale l'aliquota dell'addizionale in misura superiore allo 0,5 % del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;

che, per il rimettente, questa interpretazione del comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2001, fatta propria dalla Regione Marche, contrasterebbe con l'attuale formulazione dell'art. 119 Cost., perche' la rinuncia dello Stato a fissare il limite massimo di un'imposta regionale "parassitaria", come l'addizionale regionale ad un tributo statale quale l'IRPEF, "fa venir meno qualunque possibilita' di [...] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ed espone al pericolo di un carico tributario eccessivo, con conseguente stimolo all'evasione del tributo erariale;

che la medesima interpretazione sarebbe in contrasto, secondo il giudice a quo, anche con l'art. 3 Cost., perche' potrebbe condurre a legislazioni regionali assai diverse sulla misura dell'addizionale, con disparita' di trattamento fiscale tra i cittadini italiani;

che la seconda questione - anch'essa riguardante tutti e tre i giudizi principali - concerne l'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche n. 35 del 2001, con l'annessa tabella A, e poggia sull'assunto per cui il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, consentendo alle Regioni di determinare l'addizionale regionale all'IRPEF mediante la fissazione di un'"aliquota", escluderebbe la possibilita' di fissare piu' aliquote differenziate per fasce di reddito, come ha invece stabilito la censurata norma regionale;

che, per la Commissione tributaria provinciale, la norma denunciata, prevedendo per l'addizionale regionale una progressivita' aggiuntiva rispetto a quella dell'IRPEF, provocherebbe un effetto "scardinante" del sistema, perche' creerebbe una disparita' di trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nella Regione Marche, in violazione non solo della citata norma statale interposta (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997) e, quindi, dell'art. 119 Cost., ma anche del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.;

che la terza questione - sollevata dal rimettente con riguardo soltanto ai giudizi iscritti ai numeri 448 e 449 del registro del 2005 - concerne le stesse disposizioni regionali sopra denunciate e muove dal preliminare rilievo che, in forza del menzionato art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001, le Regioni possono derogare i termini e le modalita' previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (e, quindi, anche maggiorare con legge regionale l'aliquota dell'addizionale oltre l'1,4% del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF), "limitatamente all'anno 2002";

che, per il giudice a quo, il denunciato art. 1, comma 7, della citata legge della Regione Marche n. 35 del 2001...

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