N. 203 ORDINANZA 22 giugno 2011 - 6 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA , Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) quale richiamata dal numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) -, promosso con ordinanza depositata il 16 febbraio 2010 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel giudizio vertente tra Maria Ricco Galluzzo e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Milano 6, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 20 novembre 2009 e depositata il 16 febbraio 2010, la Commissione tributaria provinciale di Milano - nel corso di un giudizio promosso da una contribuente nei confronti dell'ufficio di Milano 6 dell'Agenzia delle entrate avverso un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni, con il quale era stata disconosciuta l'applicabilita' dell'aliquota agevolata dell'IVA, pari al 4 per cento, per l'acquisto, nel 2006, della prima casa - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione, questione di legittimita' della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) [rectius:

quale richiamata dal primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), relativo all'applicazione dell'aliquota ridotta al 4 per cento dell'IVA];

che in base alla disposizione denunciata, ai fini dell'applicazione delle cosiddette agevolazioni fiscali per la prima casa 'agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: [omissis] b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare';

che, secondo quanto riferito, in punto di fatto, dal giudice rimettente: a) la contribuente, nel 2003, aveva acquistato, senza fruire delle agevolazioni fiscali di cui alla disposizione denunciata, la proprieta' di un appartamento, successivamente concesso in comodato al figlio maggiorenne con contratto registrato nel...

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