Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione in giudizio - Presidente della Giunta regionale del Lazio e parti private del giudizio principale che hanno depositato - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilita'. Imposte e tasse - Norme della Regione Lazio - Tassa e soprattassa di rinnovo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa), e dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa»), promosso con ordinanza del 26 ottobre 2004 dal Tribunale di Roma, nel giudizio civile vertente tra Mario Giardini ed altri e la Regione Lazio iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Leonardo Chiri, Giorgio Corradini, Enrico Cartoni, di Renato Flati ed altri, di Gio' Pietro Pieri ed altri, nonche' della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Francesco D'Audino per Leonardo Chiri, Giorgio Corradini e Enrico Cartoni e l'avvocato Bruno de' Cocci per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile - promosso da numerosi titolari di aziende faunistico-venatorie nei confronti della Regione Lazio per la restituzione delle somme dagli stessi indebitamente corrisposte, dopo l'anno 1995, a titolo di tassa di rinnovo della concessione regionale di costituzione di azienda faunistico-venatoria e di correlativa soprattassa - il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 ottobre 2004, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 (Legge regionale2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa), e dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa»), nella parte in cui prevedono l'aumento degli importi delle tasse e delle sovrattasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge della Regione Lazio 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), e successive modificazioni, in misura superiore al venti per cento dell'importo in vigore al 31 dicembre 1994.

    Secondo il rimettente, tali norme contrasterebbero con gli artt. 117 e 119 della Costituzione - nel testo sia anteriore che successivo alla modifica ad essi apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) - in relazione alla norma statale interposta prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» (recte: dall'art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario», come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 158 del 1990, modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403), il quale prevede che «con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative».

    Al riguardo, il giudice a quo premette: a) che lo stesso Tribunale, con ordinanza del 12 aprile 2001, ha sollevato questione di legittimita' delle medesime norme regionali in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione nel testo previgente ed in relazione alla menzionata norma statale interposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 158 del 1990; b) che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 73 del 2002, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale per un nuovo esame della questione alla luce del sopravvenuto nuovo testo dei parametri costituzionali evocati, introdotto dagli artt. 3 e 5 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001; c) che gli attori hanno chiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dopo il 1995, a titolo di tassa di rinnovo della concessione regionale di costituzione di azienda faunistico-venatoria e di correlativa soprattassa, quali stabilite dalle norme censurate.

    Cio' premesso, il rimettente solleva nuovamente la medesima questione, anche in riferimento al testo vigente degli artt. 117 e 119 Cost.

    In particolare, lo stesso rimettente indica quale norma statale interposta il citato art. 4, comma 5, della legge n. 158 del 1990 (cioe' l'art. 3, comma 5, della...

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