Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Processo penale - Giudice di pace - Competenza al giudizio di convalida del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.lgs. 25 luglio 1998, ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, promossi dal giudice di pace di Crotone nei procedimenti relativi a Bilokon Yuliya e Bardziuchenk Tatsiana con due ordinanze del 6 novembre 2004, iscritte ai numeri 345 e 346 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con due ordinanze similmente motivate, emesse entrambe il 6 novembre 2004 (pervenute alla Corte il 28 giugno 2005 e iscritte ai numeri 345 e 346 del registro ordinanze dell'anno 2005), il Giudice di pace di Crotone ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «come modificato dalla legge n. 241 del 2004» (recte: dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271), denunciandone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui prevede che sia il giudice di pace a disporre la convalida del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale»;

che, nel premettere che «i diritti fondamentali della persona (fra i quali, in primis, il diritto alla liberta' personale) spettano in via di principio anche agli stranieri» e che e' lo stesso art. 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998 a prevedere la «parita' di trattamento» tra cittadino e straniero «relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi...

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