Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2006 (della Regione Toscana) Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Modifica della precedente disciplina - Determinazione dei diritti aeroportuali, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti ministeriali d...

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 35 del 23 gennaio 2006, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 4;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 11-nonies e 11-decies del d.-l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria».

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281 e' stata pubblicata la legge n. 248/2005.

L'art. 11-nonies contiene norme per la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali; l'art. 11-decies, contiene norme per la competitivita' del sistema aeroportuale.

Tali disposizioni violano le competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. per i seguenti motivi di

Diritto

1) Violazione degli artt. 117 e 118 Costituzione.

Per l'inquadramento del problema occorre premettere che i gestori aeroportuali sono tenuti a versare allo Stato - Ente Nazionale Aviazione Civile - un canone di concessione demaniale per l'uso delle infrastrutture, a fronte del quale percepiscono i diritti aeroportuali, di cui alla legge 5 maggio 1976 n. , 324 proventi che si distinguono in due categorie: proventi «lato aria», pagati dai vettori (diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili) e proventi «lato terra» (diritti di imbarco pagati dai passeggeri).

L'art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993 stabiliva che la misura dei diritti aeroportuali fosse annualmente determinata con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, tenuto conto di una serie di obiettivi fissati dalla medesima disposizione (progressivo allineamento ai livelli medi europei; differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno; applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensita' del traffico nei diversi periodi della giornata; correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali; conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale).

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 324/1976, detti diritti competono ai gestori aeroportuali quale corrispettivo per la costruzione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

L'art. 11-nonies della legge in oggetto modifica il...

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