Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base a supposto diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, compressione del diritto di difesa, contrast...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, promossi con due ordinanze del 4 gennaio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui ricorsi proposti rispettivamente da Alessandra Nannini e da Caterina Jacchia contro il Ministero della Giustizia iscritte ai nn. 241 e 293 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con due ordinanze emesse in data 4 gennaio 2005, di contenuto sostanzialmente analogo, il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, quinto comma, 24, primo comma e 17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, relativi alla procedura di valutazione delle prove di esame per l'abilitazione alla professione di avvocato;

che il rimettente riferisce di essere stato investito della decisione con distinti ricorsi promossi da due candidate alla sessione del dicembre 2003 degli esami di abilitazione alla professione forense presso la Corte d'appello di Bologna, le quali in sede di valutazione delle prove scritte avevano riportato delle votazioni inferiori al complessivo punteggio di 90...

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