Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del

22 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'Art. 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

  1. Il comma 1 dell'art 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36», e' cosi' sostituito:

    1. La tariffa e' determinata dall'Autorita' d'ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l'Autorita' d'ambito deve altresi' considerare ed includere la quota di cui al comma 2-ter. La tariffa cosi' determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e' unica per ciascuna gestione

    .

  2. Dopo il comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

    2-bis. nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalita' socio economica presente.

    2-ter. l'autorita' d'ambito competente per territorio destina una...

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